IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto l'art. 21 del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative
sanzioni  penali  e  amministrative,   approvato   con   il   decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  che
sottopone ad accisa i prodotti energetici; 
  Visto l'art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244,
con  il  quale  si  stabilisce  che,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa  sui  prodotti
energetici  usati  come  carburanti  ovvero  come  combustibili   per
riscaldamento per usi civili sono ridotte al fine  di  compensare  le
maggiori entrate dell'imposta sul  valore  aggiunto  derivanti  dalle
variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del  petrolio
greggio; 
  Visto l'art. 1, comma 291, della predetta legge n.  244  del  2007,
che stabilisce le condizioni necessarie per l'adozione del decreto di
cui al comma 290; 
  Visto l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21,  il
quale stabilisce che il decreto di cui al predetto art. 1, comma 290,
della legge n. 244 del  2007  puo'  essere  adottato  anche  con  una
cadenza diversa da quella prevista  dall'art.  1,  comma  291,  della
medesima legge; 
  Considerato che, con riferimento al periodo dal 1° marzo 2022 al 31
marzo 2022, si sono verificate le condizioni di cui all'art. 1, comma
291, della predetta legge n. 244 del 2007 per l'adozione del  decreto
previsto dall'art. 1, comma 290, della medesima legge; 
  Visto l'art. 35 del decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,
come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 1° marzo 2021,  n.  22,
convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n.  55,  che
ha istituito il Ministero della transizione ecologica attribuendo  al
medesimo, in particolare, le funzioni  e  i  compiti  spettanti  allo
Stato relativi alla definizione degli  obiettivi  e  delle  linee  di
politica energetica e mineraria nazionale e dei provvedimenti ad essi
inerenti  precedentemente  attribuiti  al  Ministero  dello  sviluppo
economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
        Rideterminazione temporanea delle aliquote di accisa 
 
  1. Al fine di  compensare  le  maggiori  entrate  dell'imposta  sul
valore   aggiunto   rispetto   all'ultima    previsione,    derivanti
dall'aumento  del  prezzo  internazionale,  espresso  in  euro,   del
petrolio greggio, le aliquote di accisa, di cui  all'allegato  I  del
testo unico delle disposizioni  legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e successive modificazioni, dei sotto indicati  prodotti  sono
rideterminate nelle seguenti misure: 
    a) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
    b) oli da gas o gasolio usato come carburante:  367,40  euro  per
mille litri; 
    c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61
euro per mille chilogrammi. 
  2. Le aliquote di accisa sulla benzina e  sul  gasolio  usato  come
carburante di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  si  applicano  a
decorrere dal 22 aprile 2022 e fino al 2 maggio 2022.  L'aliquota  di
accisa sui gas di petrolio liquefatti usati come carburanti di cui al
comma 1, lettera c), si applica a decorrere dal 21 aprile 2022 e fino
al 2 maggio 2022.