Art. 10 Consiglio di Stato 1. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.