Art. 10 
 
                         Consiglio di Stato 
 
  1. Il Consiglio di Stato e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella Tabelle 18 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Consiglio di Stato e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento nel  triennio  2021-2023  per  le  unita'  di  personale
indicate nella Tabella 19 allegata, che costituisce parte  integrante
del presente provvedimento.