Art. 12 
 
             PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22  allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
  2. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  ad
indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita'
di personale indicate nella  Tabella  23  allegata,  che  costituisce
parte integrante del presente provvedimento.