Art. 12 PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 21 e 22 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 23 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.