Art. 15 AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura 1. L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 28 e 29 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.