Art. 15 
 
                               AGEA - 
              Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
 
  1. L'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 28  e  29
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento.