Art. 16 
 
                               AIFA - 
                    Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. L'AIFA - Agenzia italiana del farmaco e' autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale indicate nelle Tabelle  30  e  31  allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.