Art. 17 
 
                               ANSV - 
             Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 
 
  1. L'ANSV  -  Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le  unita'  di  personale  indicata  nella  Tabelle  32
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento. 
  2. L'ANSV  -  Agenzia  nazionale  per  la  sicurezza  del  volo  e'
autorizzata  ad  indire  procedure  di  reclutamento   nel   triennio
2021-2023 per le  unita'  di  personale  indicate  nella  Tabella  33
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.