Art. 17 ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo 1. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicata nella Tabelle 32 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'ANSV - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 33 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.