Art. 2 
 
                     Ministero della giustizia - 
        Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' 
 
  1. Il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per  la  giustizia
minorile e  di  comunita'  e'  autorizzato  ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella Tabella 2 allegata,  che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.