Art. 2 Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' 1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella Tabella 2 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.