Art. 20 
 
                   AID - Agenzia industrie difesa 
 
  1. L'AID -  Agenzia  industrie  difesa  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale indicate nelle Tabelle  37  e  38  allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.