Art. 21 
 
         INPS - Istituto nazionale della previdenza sociale 
 
  1.  L'INPS  -  Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale   e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 39  e  40
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento.