Art. 22 
 
                 Parco nazionale delle Cinque Terre 
 
  1. Il Parco nazionale delle Cinque Terre e' autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  Tabella  41   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.