Art. 23 
 
                  Parco nazionale del Gran Paradiso 
 
  1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale indicate nelle Tabelle  42  e  43  allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023  per  le  unita'  di
personale indicate nella Tabella 44 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.