Art. 23 Parco nazionale del Gran Paradiso 1. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 42 e 43 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Parco nazionale del Gran Paradiso e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 44 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.