Art. 4 
 
                       Ministero dell'interno 
 
  1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nelle Tabelle 5 e 6  allegate,  che  costituiscono
parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure  di
reclutamento nel  triennio  2021-2023  per  le  unita'  di  personale
indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce  parte  integrante
del presente provvedimento.