Art. 4 Ministero dell'interno 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 5 e 6 allegate, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2021-2023 per le unita' di personale indicate nella Tabella 7 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.