Art. 5 
 
           Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' autorizzato
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' di personale indicate nelle Tabelle 8, 9 e 10
allegate,   che   costituiscono   parte   integrante   del   presente
provvedimento.