Art. 6 
 
                       Ministero della salute 
 
  1. Il Ministero della salute e' autorizzato ad indire procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale  indicate  nelle  Tabelle  11,  12  e  13   allegate,   che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.