Art. 7 
 
                Ministero della transizione ecologica 
 
  1. Il Ministero  della  transizione  ecologica  e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  Tabella  14  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.