Art. 8 
 
               Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  Tabella  15  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.