Art. 9 
 
                       Avvocatura dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nelle Tabelle 16 e 17 allegate, che  costituiscono
parte integrante del presente provvedimento.