IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                    E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  e  successive
modificazioni, recante «Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive  2004/17/CE
e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» in  attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione   dei   contratti   di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e
dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, che
fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi  3
e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per  i  contratti
pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e  in
corso di esecuzione; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 1-septies; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare,  l'art.  1,
comma 398; 
  Visto il decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo  2022,  n.  25,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli  effetti
degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico»  e,  in  particolare,
l'art. 29, comma 13; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  recante  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina.» e, in particolare, l'art. 23, comma 1; 
  Considerato che i commi  1  e  2  dell'art.  1-septies  del  citato
decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono  che  il  Ministero  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  proceda,  entro  il  31
ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione
delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,  superiori
all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo
semestre  dell'anno  2021,  dei  singoli  prezzi  dei  materiali   da
costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa  luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti  di  cui  ai
commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies; 
  Ritenuto che il comma 4 del suddetto art. 1-septies prevede che  le
istanze di compensazione per  variazioni  in  aumento  devono  essere
presentate, a  pena  di  decadenza,  dall'appaltatore  alla  stazione
appaltante entro quindici giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale del decreto da adottarsi in attuazione  di  quanto
previsto dal  comma  1  del  medesimo  art.  1-septies,  relativo  al
semestre di riferimento; 
  Considerato che, sulla base di quanto  disposto  dal  comma  6  del
citato  art.  1-septies,  si  puo'  far  fronte   alle   domande   di
compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente
accantonate per imprevisti nel quadro economico di  ogni  intervento,
fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti,
nonche' le eventuali ulteriori somme a  disposizione  della  stazione
appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente; 
  Considerato, altresi', che il medesimo comma 6  del  suddetto  art.
1-septies prevede la possibilita' di utilizzare le somme derivanti da
ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa  destinazione
sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative
ad altri interventi ultimati di competenza  della  medesima  stazione
appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi  ed
emanati i certificati  di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle
procedure contabili della  spesa,  nei  limiti  della  residua  spesa
autorizzata; 
  Visto  il  comma  8  del  menzionato  art.  1-septies  che  prevede
l'istituzione,  presso  il  Ministero  dell'infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, del Fondo per l'adeguamento  dei  prezzi,  con
una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per  l'anno  2021,  cui
possono ricorrere, nei limiti e  fino  a  concorrenza  delle  risorse
disponibili, i soggetti  indicati  nel  comma  7  del  medesimo  art.
1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di  cui  al  citato
comma 6; 
  Considerato che il suddetto  comma  8  del  citato  art.  1-septies
demanda ad un apposito decreto del Ministro  delle  infrastrutture  e
della mobilita' sostenibili la disciplina delle modalita' di utilizzo
del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso  per  le  piccole,
medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita'  per  gli
aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207, recante «Regolamento di esecuzione  ed  attuazione  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163,  recante  "Codice  dei  contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in  attuazione  delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, gli articoli 61
e 90; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili 30 settembre 2021,  n.  371,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 2021,  n.
258, recante «Modalita' di utilizzo del Fondo per  l'adeguamento  dei
prezzi di materiali da costruzione di cui all'art.  1-septies,  comma
8,  del  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; 
  Vista la circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25  novembre  2021,  recante
«Modalita'  operative  per  il   calcolo   e   il   pagamento   della
compensazione  dei  prezzi  dei   materiali   da   costruzione   piu'
significativi ai  sensi  dell'art.  1-septies  del  decreto-legge  n.
73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»; 
  Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1-septies, la
compensazione e' determinata applicando alle  quantita'  dei  singoli
materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal
direttore dei lavori, ovvero annotate sotto  la  responsabilita'  del
direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal  1°  luglio  2021
fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento  o  in  diminuzione
dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre
dell'anno  2021  di  cui  al  comma  1,  con  riferimento  alla  data
dell'offerta, eccedenti l'8  per  cento  se  riferite  esclusivamente
all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite  a
piu' anni; 
  Considerato che, per i fini di cui all'art. 1-septies, comma 8, del
citato decreto-legge n. 73 del 2021,  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ha istituito apposito  capitolo  di  spesa  7006  nello
stato di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per
la regolazione dei contratti pubblici e  la  vigilanza  sulle  grandi
opere; 
  Considerato che, ai sensi dell'art.  1,  comma  399,  della  citata
legge n. 234 del 2021, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro
per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei  materiali  da
costruzione piu' significativi con riferimento  al  secondo  semestre
dell'anno 2021 e  che,  per  le  finalita'  di  cui  al  citato  art.
1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento  dei
prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.
1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'adozione di
un decreto recante la disciplina  delle  modalita'  di  utilizzo  del
Fondo  per  l'adeguamento  dei  prezzi  con  riferimento  al  secondo
semestre dell'anno 2021, garantendo la  parita'  di  accesso  per  la
piccola,  media  e  grande  impresa  di   costruzione,   nonche'   la
proporzionalita', per gli  aventi  diritto,  nell'assegnazione  delle
risorse; 
  Ritenuto di dover fare  riferimento  agli  articoli  61  e  90  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,  n.  207,  ai
fini dell'individuazione delle piccole, medie  e  grandi  imprese  di
costruzione richiamate  nell'art.  1-septies,  comma  8,  del  citato
decreto-legge n. 73 del 2021; 
  Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media
e grande impresa parita'  di  accesso  alle  risorse  del  Fondo  per
l'adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell'anno  2021
e pari a 100 milioni di euro, di dover assegnare a ciascuna delle tre
categorie, analogamente a quanto stabilito  dal  citato  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  30
settembre 2021, n. 371, una quota parte  pressoche'  equivalente  del
suddetto Fondo pari  al  34  per  cento  per  la  categoria  «piccola
impresa», 33 per cento per la categoria  «media  impresa»  e  33  per
cento per la categoria «grande impresa»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute
ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7,  del  decreto-legge
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
luglio 2021, n. 106, presentate entro i termini di decadenza previsti
dal comma 4 del medesimo art. 1-septies e  ritenute  ammissibili,  il
Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione  complessiva
pari ad euro 100.000.000,00 per il secondo semestre  dell'anno  2021,
e' cosi' ripartito: 
      a) il 34 per cento alla categoria  «piccola  impresa»  che,  ai
fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in  possesso
dei requisiti di cui all'art. 90 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in  possesso  della  qualificazione
nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
      b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai  fini
del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della
qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui  all'art.  61
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; 
      c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini
del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della
qualificazione nella settima o ottava classifica di cui  all'art.  61
del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. 
  2. Ciascuna  impresa  concorre  alla  distribuzione  delle  risorse
assegnate alle categorie individuate dal comma  1  esclusivamente  in
ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II,  titolo
III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del  2010,  a
prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 
  3. Nel caso di raggruppamenti temporanei  di  concorrenti  di  tipo
orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48  del  decreto  legislativo  18
aprile  2016,   n.   50,   ciascun   raggruppamento   concorre   alla
distribuzione delle risorse assegnate alle categorie  individuate  al
comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta,  ai
sensi della parte II, titolo III, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa  mandataria,  a  prescindere
dall'importo del contratto aggiudicato. 
  4. Nel caso di operatori  economici  stabiliti  negli  altri  Stati
aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli  stabiliti  nei  Paesi
firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base
ad altre norme  di  diritto  internazionale  o  in  base  ad  accordi
internazionali o  bilaterali  siglati  con  l'Unione  europea  o  con
l'Italia,  consentano  la  partecipazione  ad  appalti   pubblici   a
condizioni  di  reciprocita',  l'individuazione  della  categoria  di
appartenenza di cui  al  comma  1  e'  effettuata  sulla  base  della
documentazione  prodotta,  ai  sensi   dell'art.   47   del   decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell'art.  49  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.