IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 133, commi 3 e 6; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali ed, in particolare, l'art. 216, comma 27-ter, che fa salva la disciplina previgente di cui al citato art. 133, commi 3 e 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i contratti pubblici affidati prima dell'entrata in vigore del nuovo codice e in corso di esecuzione; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in particolare, l'art. 1-septies; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 398; Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonche' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico» e, in particolare, l'art. 29, comma 13; Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante «Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.» e, in particolare, l'art. 23, comma 1; Considerato che i commi 1 e 2 dell'art. 1-septies del citato decreto-legge n. 73 del 2021, stabiliscono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili proceda, entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, con proprio decreto alla rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi rispettivamente nel primo e nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi e che per detti materiali si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del medesimo art. 1-septies; Ritenuto che il comma 4 del suddetto art. 1-septies prevede che le istanze di compensazione per variazioni in aumento devono essere presentate, a pena di decadenza, dall'appaltatore alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto da adottarsi in attuazione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo art. 1-septies, relativo al semestre di riferimento; Considerato che, sulla base di quanto disposto dal comma 6 del citato art. 1-septies, si puo' far fronte alle domande di compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali gia' assunti, nonche' le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente; Considerato, altresi', che il medesimo comma 6 del suddetto art. 1-septies prevede la possibilita' di utilizzare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonche' le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata; Visto il comma 8 del menzionato art. 1-septies che prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2021, cui possono ricorrere, nei limiti e fino a concorrenza delle risorse disponibili, i soggetti indicati nel comma 7 del medesimo art. 1-septies, in caso di insufficienza delle risorse di cui al citato comma 6; Considerato che il suddetto comma 8 del citato art. 1-septies demanda ad un apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo stesso, garantendo la parita' di accesso per le piccole, medie e grandi imprese di costruzione e la proporzionalita' per gli aventi diritto nell'assegnazione delle risorse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, gli articoli 61 e 90; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 ottobre 2021, n. 258, recante «Modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»; Vista la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021, recante «Modalita' operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi ai sensi dell'art. 1-septies del decreto-legge n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2021»; Considerato che, ai sensi del comma 3 del citato art. 1-septies, la compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate sotto la responsabilita' del direttore dei lavori nel libretto delle misure, dal 1° luglio 2021 fino al 31 dicembre 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto relativo al secondo semestre dell'anno 2021 di cui al comma 1, con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti l'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni; Considerato che, per i fini di cui all'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha istituito apposito capitolo di spesa 7006 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - CDR 2 - assegnato alla Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere; Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 399, della citata legge n. 234 del 2021, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022 ai fini della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021 e che, per le finalita' di cui al citato art. 1-septies, tale spesa deve confluire nel Fondo per l'adeguamento dei prezzi di cui al comma 8 del medesimo articolo; Ritenuto di dover procedere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1-septies, comma 8, del decreto-legge n. 73 del 2021, all'adozione di un decreto recante la disciplina delle modalita' di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi con riferimento al secondo semestre dell'anno 2021, garantendo la parita' di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonche' la proporzionalita', per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse; Ritenuto di dover fare riferimento agli articoli 61 e 90 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ai fini dell'individuazione delle piccole, medie e grandi imprese di costruzione richiamate nell'art. 1-septies, comma 8, del citato decreto-legge n. 73 del 2021; Ritenuto, al fine di assicurare alle categorie della piccola, media e grande impresa parita' di accesso alle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell'anno 2021 e pari a 100 milioni di euro, di dover assegnare a ciascuna delle tre categorie, analogamente a quanto stabilito dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, una quota parte pressoche' equivalente del suddetto Fondo pari al 34 per cento per la categoria «piccola impresa», 33 per cento per la categoria «media impresa» e 33 per cento per la categoria «grande impresa»; Decreta: Art. 1 1. Ai fini della compensazione delle istanze regolarmente pervenute ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, presentate entro i termini di decadenza previsti dal comma 4 del medesimo art. 1-septies e ritenute ammissibili, il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, avente una dotazione complessiva pari ad euro 100.000.000,00 per il secondo semestre dell'anno 2021, e' cosi' ripartito: a) il 34 per cento alla categoria «piccola impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 ovvero in possesso della qualificazione nella prima o seconda classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; b) il 33 per cento alla categoria «media impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione dalla terza alla sesta classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010; c) il 33 per cento alla categoria «grande impresa» che, ai fini del presente decreto, deve intendersi quale impresa in possesso della qualificazione nella settima o ottava classifica di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. 2. Ciascuna impresa concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate dal comma 1 esclusivamente in ragione della propria qualificazione ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti di tipo orizzontale e verticale ai sensi dell'art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'art. 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ciascun raggruppamento concorre alla distribuzione delle risorse assegnate alle categorie individuate al comma 1 esclusivamente in ragione della qualificazione posseduta, ai sensi della parte II, titolo III, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dall'impresa mandataria, a prescindere dall'importo del contratto aggiudicato. 4. Nel caso di operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all'Unione europea, nonche' di quelli stabiliti nei Paesi firmatari dell'accordo sugli appalti pubblici o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale o in base ad accordi internazionali o bilaterali siglati con l'Unione europea o con l'Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocita', l'individuazione della categoria di appartenenza di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della documentazione prodotta, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero dell'art. 49 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.