Art. 2 1. Con il decreto di cui all'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono rilevate le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. 2. Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7 del citato art. 1-septies invia la richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 8 del medesimo art. 1-septies utilizzando la piattaforma raggiungibile attraverso il link https://compensazioneprezzi.mit.gov.it e compilando, per ciascuna richiesta di accesso al Fondo, l'apposito modulo disponibile su detta piattaforma e sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 3. Il modulo disponibile sulla piattaforma di cui al comma 2 contiene le seguenti informazioni, fornite ed attestati sotto la propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti indicati dal comma 7 del citato art. 1-septies: a) dati principali del contratto d'appalto, quali la denominazione della stazione appaltante, la denominazione o ragione sociale dell'impresa appaltatrice, il codice CIG, la data di sottoscrizione del contratto ovvero di consegna dei lavori in via d'urgenza; b) attestazione che il contratto era in corso di esecuzione alla data del 25 luglio 2021 e che per la compensazione sono stati considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021; c) data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte dell'appaltatore; d) categoria di appartenenza dell'impresa richiedente, individuata secondo i criteri di cui all'art. 1; e) importo della compensazione richiesta dall'impresa e ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante in coerenza con le rilevazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 effettuate con il decreto adottato in attuazione di quanto previsto dall'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' in attuazione delle previsioni di cui all'art. 1-septies, comma 8, secondo periodo, del decreto-legge n. 73 del 2021, nonche' della circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021; f) entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies, comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore; g) importo della compensazione riconoscibile utilizzando le risorse di cui alla lettera f); h) entita' del contributo richiesto a valere sulle risorse del Fondo; i) estremi per l'effettuazione del versamento del contributo riconosciuto in favore della stazione appaltante.