Art. 2 
 
  1.  Con  il  decreto  di  cui  all'art.  1-septies,  comma  1,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021,  n.  106,  sono  rilevate  le  variazioni
percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per  cento,
verificatesi nel secondo semestre dell'anno 2021, dei singoli  prezzi
dei materiali da costruzione piu' significativi. 
  2. Entro quarantacinque giorni dalla data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto  di  cui  al
comma 1, ciascuno dei soggetti indicati al comma 7  del  citato  art.
1-septies invia la richiesta di accesso al Fondo di cui  al  comma  8
del medesimo art. 1-septies utilizzando la piattaforma  raggiungibile
attraverso   il   link    https://compensazioneprezzi.mit.gov.it    e
compilando, per ciascuna richiesta di accesso  al  Fondo,  l'apposito
modulo disponibile su detta  piattaforma  e  sottoscritto  con  firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. 
  3. Il modulo disponibile  sulla  piattaforma  di  cui  al  comma  2
contiene le seguenti informazioni,  fornite  ed  attestati  sotto  la
propria responsabilita', ai sensi e per gli effetti dell'art. 47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dai
soggetti indicati dal comma 7 del citato art. 1-septies: 
      a)  dati  principali  del   contratto   d'appalto,   quali   la
denominazione della stazione appaltante, la denominazione  o  ragione
sociale  dell'impresa  appaltatrice,  il  codice  CIG,  la  data   di
sottoscrizione del contratto ovvero di consegna  dei  lavori  in  via
d'urgenza; 
      b) attestazione che il contratto era  in  corso  di  esecuzione
alla data del 25 luglio 2021 e che per la  compensazione  sono  stati
considerati esclusivamente i lavori eseguiti e contabilizzati dal  1°
luglio 2021 al 31 dicembre 2021; 
      c) data di presentazione dell'istanza di compensazione da parte
dell'appaltatore; 
      d)  categoria   di   appartenenza   dell'impresa   richiedente,
individuata secondo i criteri di cui all'art. 1; 
      e)  importo  della  compensazione  richiesta   dall'impresa   e
ritenuta ammissibile dalla stazione appaltante  in  coerenza  con  le
rilevazioni relative al secondo semestre  dell'anno  2021  effettuate
con il decreto adottato in attuazione di  quanto  previsto  dall'art.
1-septies, comma 1, del decreto-legge n.  73  del  2021,  nonche'  in
attuazione delle previsioni  di  cui  all'art.  1-septies,  comma  8,
secondo periodo, del decreto-legge n.  73  del  2021,  nonche'  della
circolare  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili prot. n. 43362 del 25 novembre 2021; 
      f) entita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1-septies,
comma 6, del decreto-legge n. 73 del 2021 e utilizzabili in relazione
alla domanda di compensazione presentata dall'appaltatore; 
      g) importo della  compensazione  riconoscibile  utilizzando  le
risorse di cui alla lettera f); 
      h) entita' del contributo richiesto a valere sulle risorse  del
Fondo; 
      i) estremi per l'effettuazione del  versamento  del  contributo
riconosciuto in favore della stazione appaltante.