Art. 3 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, sulla base dei dati e delle informazioni fornite con le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, le risorse in ragione dell'importo complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per piccola, media e grande impresa. 2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del Fondo e tenuto conto della dotazione assegnata a ciascuna categoria di imprese, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere, dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle istanze di compensazione presentate secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, e nelle more dello svolgimento della relativa attivita' istruttoria, puo' riconoscere a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un'anticipazione pari al 50 per cento dell'importo richiesto. Qualora all'esito dell'attivita' istruttoria di cui al primo periodo l'istanza di accesso al Fondo sia rigettata in tutto o in parte, la medesima direzione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla ripetizione totale o parziale dell'importo erogato a titolo di anticipazione, che e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo.