Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi  dell'art.  1,
la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e  la
vigilanza  sulle  grandi  opere,  sulla  base  dei   dati   e   delle
informazioni fornite con le modalita' di cui  all'art.  2,  comma  2,
assegna a ciascuno dei soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7,
del decreto-legge n. 73 del 2021, le risorse in ragione  dell'importo
complessivo delle istanze di compensazione ammissibili, ripartite per
piccola, media e grande impresa. 
  2. Nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del  Fondo
e tenuto conto della dotazione  assegnata  a  ciascuna  categoria  di
imprese, la Direzione  generale  per  la  regolazione  dei  contratti
pubblici e la vigilanza sulle grandi  opere,  dopo  la  scadenza  dei
termini  per  la  presentazione  delle   istanze   di   compensazione
presentate secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2,  e  nelle
more dello svolgimento della  relativa  attivita'  istruttoria,  puo'
riconoscere a ciascuno  dei  soggetti  indicati  all'art.  1-septies,
comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 un'anticipazione pari al 50
per cento dell'importo richiesto.  Qualora  all'esito  dell'attivita'
istruttoria di cui al primo periodo l'istanza di accesso al Fondo sia
rigettata in tutto o in parte, la medesima  direzione  provvede,  nei
modi e nei termini di  legge,  alla  ripetizione  totale  o  parziale
dell'importo erogato  a  titolo  di  anticipazione,  che  e'  versato
all'entrata del  bilancio  dello  Stato  per  essere  successivamente
riassegnato al Fondo.