Art. 4 1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi dell'art. 1, qualora l'ammontare delle richieste di accesso di cui all'art. 2, comma 2, superi la quota del Fondo assegnata per ciascuna categoria di impresa, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, partecipano in misura proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 2. La percentuale di partecipazione, da applicare a ciascuna richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare della quota di Fondo assegnata a ciascuna categoria di impresa all'importo complessivo delle richieste di accesso riferite alla medesima categoria d'impresa. 3. I soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la percentuale calcolata ai sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione. 4. Nell'ambito della ripartizione del Fondo, purche' l'importo totale delle richieste ammissibili rientri nella disponibilita' complessiva del Fondo per le compensazioni relative al secondo semestre 2021, in caso sussista una eccedenza e una contestuale insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna delle categorie di impresa piccola, media e grande, ai fini dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Direzione generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in base agli importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di proporzionalita' di cui al comma 1 del presente articolo.