Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della ripartizione del Fondo ai sensi  dell'art.  1,
qualora l'ammontare delle richieste di accesso  di  cui  all'art.  2,
comma 2, superi la quota del Fondo assegnata per  ciascuna  categoria
di impresa, i soggetti indicati  all'art.  1-septies,  comma  7,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,   partecipano   in   misura
proporzionale alla distribuzione delle risorse disponibili. 
  2. La  percentuale  di  partecipazione,  da  applicare  a  ciascuna
richiesta di accesso al Fondo, e' determinata rapportando l'ammontare
della quota di  Fondo  assegnata  a  ciascuna  categoria  di  impresa
all'importo complessivo delle  richieste  di  accesso  riferite  alla
medesima categoria d'impresa. 
  3.  I  soggetti  indicati  all'art.   1-septies,   comma   7,   del
decreto-legge n. 73 del 2021 applicano la  percentuale  calcolata  ai
sensi del comma 2 per ogni singola istanza di compensazione. 
  4. Nell'ambito della  ripartizione  del  Fondo,  purche'  l'importo
totale  delle  richieste  ammissibili  rientri  nella  disponibilita'
complessiva del  Fondo  per  le  compensazioni  relative  al  secondo
semestre 2021, in caso  sussista  una  eccedenza  e  una  contestuale
insufficienza di risorse nell'ambito delle quote assegnate a ciascuna
delle  categorie  di  impresa  piccola,  media  e  grande,  ai   fini
dell'erogazione delle risorse ai soggetti di cui all'art.  1-septies,
comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, la Direzione generale  per
la regolazione dei contratti pubblici e  la  vigilanza  sulle  grandi
opere provvede alla ripartizione delle quote del Fondo in  base  agli
importi delle richieste ammesse a contributo, secondo il principio di
proporzionalita' di cui al comma 1 del presente articolo.