Art. 5 
 
  1. Nel caso di raggruppamenti  temporanei  di  concorrenti  di  cui
all'art. 1, comma 3, i soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7,
del  decreto-legge  25  maggio   2021,   n.   73,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23  luglio  2021,  n.  106,  assegnano  le
risorse  relative  alla  compensazione  all'impresa  mandataria,  che
provvede ad attribuire le risorse  alle  imprese  facenti  parte  del
raggruppamento in base ad accordi intercorsi tra le medesime imprese.