Art. 7 1. Al fine di ridurre i tempi di assegnazione delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021 in relazione alle istanze presentate entro i termini previsti dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 30 settembre 2021, n. 371, l'esistenza dei requisiti e dei presupposti per l'accesso a detto Fondo puo' essere dimostrata anche mediante apposita dichiarazione rilasciata sotto la propria responsabilita' dai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e di contenuto analogo a quella prevista dall'art. 2, commi 2 e 3. 2. Le eventuali risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al primo semestre dell'anno 2021, eccedenti l'importo complessivamente assegnato ai soggetti indicati all'art. 1-septies, comma 7, del decreto-legge n. 73 del 2021 all'esito del procedimento di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto ministeriale n. 371 del 2021, sono utilizzate per il riconoscimento delle compensazioni relative al secondo semestre dell'anno 2021 e sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalita' previste dal presente decreto. 3. In caso di ulteriore incremento, per effetto di provvedimenti legislativi, delle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi relative al secondo semestre dell'anno 2021, le stesse sono ripartite e assegnate secondo le proporzioni e le modalita' previste dal presente decreto. Il presente decreto, previa trasmissione agli organi di controllo, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2022 Il Ministro: Giovannini Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 853