Art. 2 Modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art. 1, le regioni e le province autonome definiscono, nell'ambito della propria offerta formativa, i percorsi di aggiornamento professionale anche mediante accordi con le associazioni professionali, individuando i requisiti per la validita' dei percorsi ai fini dell'assolvimento dell'impegno formativo, della spendibilita' degli apprendimenti acquisiti nel rispetto della normativa vigente inerente al Sistema nazionale di certificazione delle competenze. Le modalita' attuative adottate dalle regioni e province autonome ai sensi del presente comma sono comunicate all'ANPAL.