Art. 2 
 
Modalita' di definizione dei percorsi di aggiornamento professionale 
 
  1. Tenuto conto dei criteri di cui all'art.  1,  le  regioni  e  le
province autonome  definiscono,  nell'ambito  della  propria  offerta
formativa, i percorsi di aggiornamento professionale  anche  mediante
accordi con le associazioni professionali, individuando  i  requisiti
per la validita' dei percorsi ai fini dell'assolvimento  dell'impegno
formativo, della  spendibilita'  degli  apprendimenti  acquisiti  nel
rispetto della normativa vigente inerente  al  Sistema  nazionale  di
certificazione delle  competenze.  Le  modalita'  attuative  adottate
dalle regioni e province autonome ai sensi del  presente  comma  sono
comunicate all'ANPAL.