Art. 3 Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO 1. Le regioni e le province autonome rendono consultabili sui propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i percorsi di aggiornamento professionale effettivamente disponibili, mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e iscriversi alle iniziative di interesse. 2. Nell'ambito del sistema informativo della formazione professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 150 del 2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo i percorsi di aggiornamento professionale, l'ANPAL, le regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e le procedure per il conferimento dei dati. 3. La domanda di ISCRO, presentata all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilita' ed e' trasmessa all'ANPAL ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un flusso informativo verso le regioni e le province autonome. 4. I beneficiari dell'ISCRO, entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 3 contattano i centri per l'impiego, secondo le modalita' definite dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati dal centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima data per la stipula del patto di servizio personalizzato ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2015.