Art. 3 
 
             Presa in carico dei beneficiari dell'ISCRO 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  rendono  consultabili  sui
propri portali istituzionali e per settore economico professionale, i
percorsi di aggiornamento professionale  effettivamente  disponibili,
mettendo a disposizione un'area dedicata per consultare il catalogo e
iscriversi alle iniziative di interesse. 
  2.   Nell'ambito   del   sistema   informativo   della   formazione
professionale di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.  150  del
2015, al fine di rendere disponibili alla Rete nazionale dei  servizi
per le politiche del lavoro di cui all'art. 1  del  medesimo  decreto
legislativo i percorsi di aggiornamento  professionale,  l'ANPAL,  le
regioni e le province autonome definiscono gli elementi informativi e
le procedure per il conferimento dei dati. 
  3.  La  domanda  di   ISCRO,   presentata   all'INPS   equivale   a
dichiarazione di immediata disponibilita' ed e'  trasmessa  all'ANPAL
ai fini  dell'inserimento  nel  sistema  informativo  unitario  delle
politiche del lavoro. ANPAL e INPS assicurano un  flusso  informativo
verso le regioni e le province autonome. 
  4. I beneficiari dell'ISCRO, entro  il  termine  di  trenta  giorni
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  di  cui  al  comma  3
contattano i centri per  l'impiego,  secondo  le  modalita'  definite
dalle regioni e province autonome o, in mancanza, sono convocati  dal
centro per l'impiego entro il termine di novanta dalla medesima  data
per la stipula del patto di  servizio  personalizzato  ai  sensi  del
decreto legislativo n. 150 del 2015.