Art. 5 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  previste
dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                             Il Ministro del lavoro   
                                           e delle  politiche sociali 
                                                    Orlando           
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Franco 

Registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, reg. n. 956