IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19; Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio Ecofin del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; Visto, in particolare, l'Investimento 2.2 «Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon europe», previsto nell'ambito della missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca all'impresa» del predetto Piano; Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 e gli atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo regolamento (UE); Vista la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza», che all'Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH; Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'Allegato V, punto B elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU; Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale; Visto il regolamento delegato (UE) n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013; Visto il regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013; Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8, del regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce che «Le attivita' del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei», e l'art. 10 dello stesso regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e l'art. 25 e l'art. 25-quater che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis in cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei progetti che abbiano ricevuto il Marchio di eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa; Visto l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 che istituisce una Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e successive modificazioni e integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma 1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni che assegna le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea-Next generation EU; Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso; Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del Codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute; Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema informativo ricevente; Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP; Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento dei target e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali l'obiettivo di assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie di partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2) e che essi presentino un investimento privato corrispondente dai 23 ai 286 milioni di euro a dicembre 2026 (target M4C2-00-ITA-28); Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione, riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero delle economie e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che «Le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»; Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»; Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»; Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita', finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»; Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»; Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»; Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»; Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che, all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione.» e che, all'art. 187 stabilisce che «L'Unione europea (UE) puo' creare imprese comuni (Joint undertaking - JU) o qualsiasi altra struttura necessaria per l'esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione» attraverso la promozione delle Iniziative tecnologiche congiunte (Joint technology initiatives - JTIs), finalizzate al sostegno della ricerca cooperativa in Europa nei settori di importanza strategica per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, che richiedono la mobilitazione di risorse ed investimenti ingenti, sia pubblici che privati, per la realizzazione di obiettivi ambiziosi e su larga scala; Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014; Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce l'impresa comune KDT JU (Key digital technologies joint undertaking - Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»); Tenuto conto che l'Iniziativa tecnologica congiunta KDT rappresenta il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione europea nel campo dell'elettronica, intesa a contribuire, attraverso il finanziamento di progetti innovativi, sia a rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e sistemi elettronici, per sostenere le esigenze future delle industrie e dell'economia in generale, sia a contribuire a raddoppiare il valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi elettronici in Europa entro il 2030, agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione; Visto che la predetta impresa comune KDT, nel corso dell'anno 2021, ha lanciato i bandi «KDT JU Calls 2021»; Considerato che nell'ambito del PNRR sono stati destinati 200M€ per i partenariati-Horizon Europe, tra i quali rientra KDT JU; Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e l'industria, contribuendo a stimolare l'innovazione scientifica tecnologica in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea; Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi; Considerato che il suddetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 assegna (Tabella A) al Ministero dello sviluppo economico 200.000.000,00 euro nell'ambito della misura M4C2 - Investimento 2.2 Investimenti in partenariati - Horizon Europe - del PNRR; Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di destinare euro 10.000.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese italiane selezionate nelle summenzionate call emanate nel corso del 2021 dall'impresa comune KDT, a valere sulle risorse PNRR- partenariati-Horizon Europe; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di organismo di ricerca; b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati; c) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione o impresa comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; d) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; e) Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) n. 2021/241 f) KDT JU: Key digital technologies joint undertaking - Impresa comune «Tecnologie digitali fondamentali»; g) missione: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti. Le sei missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitivita' e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute); h) componente: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o piu' misure; i) misura del PNRR: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati; l) progetto o intervento: insieme di attivita' e/o procedure selezionato e finanziato nell'ambito di una misura del Piano e identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica; m) principio «DNSH»: il principio «non arrecare un danno significativo», definito all'art. 17, regolamento (UE) n. 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 2021/241; n) target: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato; o) Milestone: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale; p) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati; q) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato 1 del regolamento GBER; r) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; rendicontazione delle spese: attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto; rendicontazione dei milestone e target: attivita' finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e' necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto; s) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e' necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche; t) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti; u) «tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011)808 definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati; v) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita' attribuito alle proposte progettuali presentate a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma, ma non hanno potuto essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell'Unione europea o nazionali; z) Orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e innovazione di cui al regolamento (UE) n. 2021/695; aa) «Progetti marchio di eccellenza»: i progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto il marchio di qualita' che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un'adeguata copertura finanziaria; ab) NextGenerationEU: strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future.