Art. 3 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente
decreto i seguenti soggetti: 
    a) le imprese che esercitano le attivita' di  cui  all'art.  2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese  artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; 
    b)  le  imprese  agro-industriali  che  svolgono  prevalentemente
attivita' industriale; 
    c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie  di  cui  al
numero 5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore  delle  imprese
di cui alle lettere a) e b); 
    d) i centri di ricerca. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare  progetti  anche
congiuntamente tra loro o con organismi di  ricerca.  In  entrambi  i
casi, i progetti devono essere realizzati mediante  il  ricorso  allo
strumento del contratto di rete o  ad  altre  forme  contrattuali  di
collaborazione, quali,  a  titolo  esemplificativo,  il  consorzio  e
l'accordo di partenariato. Il contratto di  rete  o  le  altre  forme
contrattuali  di  collaborazione  devono  configurare  una   concreta
collaborazione che sia stabile e coerente rispetto  all'articolazione
delle attivita', espressamente  finalizzata  alla  realizzazione  del
progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere: 
    a) la suddivisione delle competenze, dei costi e  delle  spese  a
carico di ciascun partecipante; 
    b)  la  definizione  degli  aspetti  relativi  alla   proprieta',
all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di  ricerca
e sviluppo; 
    c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma  1,
del  soggetto  capofila,  che  agisce  in  veste  di  mandatario  dei
partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei  medesimi,  con
atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata,  di  un   mandato
collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero; 
    d) gli obblighi e gli impegni delle parti. 
  3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di  presentazione  della
domanda devono: 
    a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese. I soggetti non residenti  nel  territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica  riconosciuta  nello
Stato  di  residenza  come  risultante  dall'omologo  registro  delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli  ulteriori
requisiti previsti dal presente  articolo,  deve  essere  dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta  della  prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di  almeno  un'unita'
locale nel territorio nazionale; 
    b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali; 
    c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di
almeno due bilanci approvati; 
    d)  non  rientrare  tra  le  imprese  che   hanno   ricevuto   e,
successivamente, non rimborsato o depositato in  un  conto  bloccato,
gli  aiuti  individuati  quali   illegali   o   incompatibili   dalla
Commissione europea; 
    e) essere in regola  con  la  restituzione  di  somme  dovute  in
relazione a provvedimenti di  revoca  di  agevolazioni  concesse  dal
Ministero; 
    f) non trovarsi  in  condizioni  tali  da  risultare  impresa  in
difficolta', cosi' come individuata nel regolamento GBER. 
  4. Alla data di  presentazione  della  domanda,  gli  organismi  di
ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma
giuridica, tutti i requisiti di cui  al  comma  3,  ad  eccezione  di
quello di cui alla lettera c). 
  5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al
presente decreto i soggetti di cui  ai  commi  1  e  2  del  presente
articolo: 
    a) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di
presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con
sentenza  definitiva  o   decreto   penale   di   condanna   divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena  su  richiesta  ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i  reati  che
costituiscono motivo di esclusione di un  operatore  economico  dalla
partecipazione a una procedura di  appalto  o  concessione  ai  sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi  a  lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta
progettuale; 
    b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.