Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse tra di  loro  in  relazione  agli
obiettivi specifici previsti nei singoli bandi emanati dalla KDT  JU,
finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o  servizi
o  al  notevole  miglioramento  di  prodotti  o  processi  o  servizi
esistenti,  tramite   lo   sviluppo   delle   tecnologie   abilitanti
fondamentali, riportate nell'allegato 1. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere selezionati nei bandi emanati dalla KDT JU; 
    b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e  alla
transizione digitale. La procedura di selezione  comprende  l'impegno
che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia
di  cui  all'Allegato  VI  del  regolamento  (UE)  n.   2021/241   ed
individuato con il codice 022, rappresenti almeno il  60%  del  costo
totale  dell'investimento,  nonche'  l'impegno  che   il   contributo
digitale   dell'investimento,   secondo   la   metodologia   di   cui
all'Allegato VII del  medesimo  regolamento  ed  individuato  con  il
codice  009  bis,  rappresenti  almeno  il  40%  del   costo   totale
dell'investimento; 
    c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'art. 17
del regolamento (UE) n. 2020/852; 
    d) essere conformi agli  orientamenti  tecnici  sull'applicazione
del principio «non arrecare un  danno  significativo»  (Comunicazione
della Commissione europea 2021/C58/01)  ed  assenza,  nella  proposta
progettuale ed in fase di realizzazione delle attivita'  progettuali,
di: 
      i) attivita' connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a
valle; 
      ii) attivita' nell'ambito del sistema di scambio  di  quote  di
emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni  di
gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di
riferimento; 
      iii)   attivita'   connesse   alle   discariche   di   rifiuti,
inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico; 
      iv) attivita' in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti
puo' causare danni all'ambiente ed il requisito di  conformita'  alla
pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale; 
    e)  riguardare  attivita'  conformi  alla  pertinente   normativa
ambientale dell'UE e nazionale; 
    f) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    g) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non  oltre
tre mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del
progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del  primo  impegno
giuridicamente vincolante ad ordinare  attrezzature  o  di  qualsiasi
altro impegno che renda irreversibile l'investimento,  a  seconda  di
quale condizione si verifichi prima. La predetta data di  avvio  deve
essere espressamente  indicata  dal  soggetto  beneficiario,  che  e'
tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta giorni  dalla  stessa
data di avvio,  una  specifica  dichiarazione  resa  ai  sensi  degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione  della
misura a meta' della durata del regime e alla fine dello stesso; 
    i) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del
progetto non superiore a dodici mesi; 
    j) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi; 
    k) garantire l'assenza del relativo finanziamento  a  valere  sul
dispositivo e/o su altri  programmi  dell'Unione  o  nazionali  (c.d.
assenza del doppio finanziamento). 
  3.  Il  Ministero  esclude  dai  finanziamenti  i  seguenti  codici
Nace/Ateco: 
    05: estrazione di carbone (esclusa torba); 
    06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale; 
    07  estrazione  di  minerali  metalliferi,  08.9  estrazione   di
minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b -
attivita' estrattiva); 
    24.46 trattamento dei combustibili nucleari; 
    09 attivita' di supporto all'estrazione  di  petrolio  e  di  gas
naturale; 
    19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione
del petrolio; 
    35.2: produzione di gas; distribuzione  di  combustibili  gassosi
mediante condotte; 
    38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; 
    38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi. 
  4. Il Ministero non finanziera'  le  attivita'  escluse  dal  Fondo
InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del  regolamento  (UE)  24
marzo 2021, n. 2021/523. 
  5. Gli obiettivi della procedura  selettiva  saranno  coerenti  con
l'art. 4 del regolamento (UE) n. 2021/241 e la  scheda  di  dettaglio
della missione-componente del PNRR. 
  6. Fermo restando quanto disposto dall'art.  4,  l'importo  massimo
dell'agevolazione concessa e' di euro 2.500.000,00. 
  7. Con riferimento ai progetti marchio di eccellenza delle  imprese
italiane,  il  Ministero  si  riserva  la  facolta'  di   verificarne
l'effettiva sostenibilita'.