Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25, dall'art. 25-bis, dall'art.  25-quater
e dall'art. 4  del  regolamento  GBER  ed  in  raccordo  con  ciascun
intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma  del  contributo
diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei  costi  e  delle
spese ammissibili articolata come segue: 
    a) per il bando di Innovations actions: 
      a.1) 20 per cento per le imprese di grande dimensione; 
      a.2) 30 per cento per le PMI; 
      a.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca; 
    b) per i bandi RIA, IA focus topic 1, RIA focus topic 1; 
      b.1) 25 per cento per le imprese di grande dimensione; 
      b.2) 35 per cento per le PMI; 
      b.3) 35 per cento per gli organismi di ricerca. 
  2. Per i progetti Marchio di eccellenza il contributo diretto  alla
spesa  puo'  essere  aumentato,  per  ogni  tipologia   di   soggetto
beneficiario,  fino  a   concorrenza   della   corrispondente   quota
complessiva data dalla  sommatoria  della  quota  UE  e  della  quota
nazionale,  fermo  restando  che  il  finanziamento  pubblico  totale
previsto per ciascun  progetto  di  ricerca  e  sviluppo  non  supera
comunque il tasso di finanziamento stabilito  per  tale  progetto  di
ricerca e sviluppo nell'ambito delle norme  del  programma  Orizzonte
Europa. 
  3. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  4. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  5. I termini e le modalita' per la presentazione delle  domande  di
agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento
direttoriale congiunto della Direzione  generale  per  le  tecnologie
delle comunicazioni e  la  sicurezza  informatica  (DGTCSI)  e  della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI). 
  6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono  altresi'  definite
le condizioni, i criteri di valutazione,  i  punteggi  massimi  e  le
soglie minime per la valutazione delle domande  di  agevolazione,  le
modalita'  di  concessione  delle  agevolazioni,  gli  indicatori  di
impatto dell'intervento e i valori  obiettivo  di  cui  all'art.  25,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  le  modalita'  di
presentazione  delle  domande  di  erogazione,  i  criteri   per   la
determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli  oneri
informativi a carico delle imprese, nonche' gli  eventuali  ulteriori
elementi utili a  definire  la  corretta  attuazione  dell'intervento
agevolativo.