Art. 7 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Per gli  adempimenti  amministrativi  riguardanti  l'istruttoria
delle domande, la concessione,  l'erogazione  e  il  controllo  delle
agevolazioni, il Ministero puo' avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5,  del  decreto-legge
l° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o  enti
in possesso dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi  e  di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50. 
  2. Per gli adempimenti tecnici, il  Ministero  puo'  avvalersi  dei
competenti  esperti  in  innovazione  tecnologica  iscritti  all'albo
istituito con decreto  del  Ministro  delle  attivita'  produttive  7
aprile 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 4 luglio 2006, n.  153,  e  rinnovato  con  decreto  del
Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015,  n.
282. 
  3. Per informare il  pubblico  sul  sostegno  ricevuto  nell'ambito
dell'iniziativa  «NextGenerationEU»  dell'Unione  europea  tutte   le
azioni di  informazione  e  comunicazione  riferite  agli  interventi
finanziati all'interno del Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza
devono ripotare almeno l'emblema  istituzionale  dell'Unione  europea
nonche',    ove    possibile,    il    riferimento     all'iniziativa
NextGenerationEU. Nello specifico il soggetto beneficiario dovra': 
    a)  mostrare  correttamente  e  in  modo  visibile  in  tutte  le
attivita' di comunicazione a livello di  progetto  l'emblema  dell'UE
con  un'appropriata  dichiarazione  di   finanziamento   che   reciti
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU». 
    b) mostrare l'emblema  dell'Unione  europea,  quando  esso  viene
mostrato in associazione con un altro  logo,  almeno  con  lo  stesso
risalto e visibilita' degli  altri  loghi.  L'emblema  deve  rimanere
distinto e separato e non puo' essere modificato  con  l'aggiunta  di
altri segni visivi, marchi o testi. Oltre  all'emblema,  nessun'altra
identita' visiva o logo puo' essere  utilizzata  per  evidenziare  il
sostegno dell'UE. 
  4. Con il provvedimento di cui all'art. 6, comma  5,  sono  fornite
specificazioni sulle modalita' di  verifica  da  parte  del  soggetto
beneficiario per quanto concerne: 
    a) gli  adempimenti  connessi  agli  obblighi  di  rilevazione  e
imputazione dei  dati  nel  sistema  informativo  adottato  ai  sensi
dell'art. 1, comma 1043 della legge del 30 dicembre del 2020, n.  178
e nel rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d), del regolamento
(UE) n.  2021/241  e  gli  ulteriori  adempimenti  per  finalita'  di
monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali,  ai  fini  del
monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e  finanziario  dei
progetti, nonche' la  rendicontazione  degli  interventi  finanziati,
classificati sotto la voce: «M4C2- Investimento 2.2 Partenariati  per
la ricerca e  l'innovazione  -  Orizzonte  Europa»,  valorizzando  il
numero di imprese finanziate indicandone la dimensione e il numero di
ricercatori coinvolti per genere e eta'; 
    b) il  rispetto  delle  misure  adeguate  per  la  sana  gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel  regolamento  finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046  e  nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.
2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e
rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e
di recupero e restituzione dei fondi  che  sono  stati  indebitamente
assegnati,  nonche'  di   garantire   l'assenza   del   c.d.   doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 2021/241; 
    c) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa  nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato; 
    d) gli  obblighi  connessi  all'utilizzo  di  un  conto  corrente
dedicato  necessario  per  l'erogazione   dei   pagamenti,   di   una
contabilita' separata o  all'adozione  di  un'apposita  codificazione
contabile e informatizzata  per  tutte  le  transazioni  relative  al
progetto per assicurare la tracciabilita' dell'utilizzo delle risorse
del PNRR; 
    e) gli adempimenti connessi al rispetto del  principio  DNSH,  ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852, al principio del
contributo all'obiettivo climatico  e  digitale  (c.d.  tagging),  al
principio  di  parita'  di  genere  e  l'obbligo  di   protezione   e
valorizzazione dei giovani; 
    f) gli obblighi di conservazione, nel rispetto  anche  di  quanto
previsto dall'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio  2021,  n.
77, della documentazione progettuale,  che,  nelle  diverse  fasi  di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico,  del  Servizio  centrale  per  il
PNRR, dell'Unita' di audit,  della  Commissione  europea,  dell'OLAF,
della  Corte  dei  conti  europea,  della  Procura  europea  e  delle
competenti   Autorita'   giudiziarie   nazionali,   autorizzando   la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei  conti  e  l'EPPO  a  esercitare  i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario
(UE; Euratom) 1046/2018; 
    g) le ulteriori disposizioni operative  volte  ad  assicurare  il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 marzo 2022 
 
                                               Il Ministro: Giorgetti 

Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2022 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico, del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e
forestali e del turismo, reg. n. 267