Art. 2 
 
  1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a  totale  carico
del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di II-III  linea
del carcinoma timico e del timoma, nel rispetto delle condizioni  per
esso indicate nell'allegato 1 alla  determina  AIFA  n.  1120  dell'8
giugno 2017. 
  2. Ai fini della consultazione delle liste  dei  farmaci  a  totale
carico del Servizio sanitario  nazionale,  si  rimanda  agli  elenchi
pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it