Art. 2 1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento di II-III linea del carcinoma timico e del timoma, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 alla determina AIFA n. 1120 dell'8 giugno 2017. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA www.aifa.gov.it