IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n.
458; 
  Sentito il Consiglio dei ministri; 
  Sentito  il  Consiglio  dell'ordine  «Al  merito  della  Repubblica
italiana»; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al  merito  della
Repubblica italiana» che potranno essere  complessivamente  conferite
nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2022  e'  determinato
in tremilacinquecento unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: 
    

Cavaliere di Gran Croce     n. 20
Grande Ufficiale            n. 80
Commendatore                n. 300
Ufficiale                   n. 500
Cavaliere                   n. 2600
    
  La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed  i
vari Ministeri, del numero di  onorificenze  stabilito  dal  presente
decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei
ministri, a norma  dell'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.