IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458; Sentito il Consiglio dei ministri; Sentito il Consiglio dell'ordine «Al merito della Repubblica italiana»; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Decreta: Art. 1 Il numero massimo delle onorificenze dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana» che potranno essere complessivamente conferite nelle ricorrenze del 2 giugno e del 27 dicembre 2022 e' determinato in tremilacinquecento unita', cosi' ripartito nelle cinque classi: Cavaliere di Gran Croce n. 20 Grande Ufficiale n. 80 Commendatore n. 300 Ufficiale n. 500 Cavaliere n. 2600 La ripartizione, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri ed i vari Ministeri, del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto e' fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.