Art. 3 Requisiti dei veicoli 1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta, e' riconosciuto per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita: a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci; c) equipaggiate con uno o piu' vani o superfici di carico merci chiaramente identificabili. 2. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa tecnica di settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le cargo bike e cargo bike a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: a) massa complessiva a pieno carico non superiore a: 1) 250 kg nel caso di veicolo isolato; 2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio; b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a: 1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico chiusi o a cassone; 2) 25 dm², nel caso di una o piu' superfici di carico, eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate. 3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere ricavabili dalla documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.