Art. 3
Requisiti dei veicoli
1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta, e' riconosciuto
per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita:
a) conformi alle previsioni di cui all'art. 50 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci;
c) equipaggiate con uno o piu' vani o superfici di carico merci
chiaramente identificabili.
2. Nelle more dell'entrata in vigore della normativa tecnica di
settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le cargo bike e cargo
bike a pedalata assistita devono soddisfare i seguenti ulteriori
requisiti:
a) massa complessiva a pieno carico non superiore a:
1) 250 kg nel caso di veicolo isolato;
2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio;
b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a:
1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico chiusi o a
cassone;
2) 25 dm², nel caso di una o piu' superfici di carico,
eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate.
3. I requisiti di cui al comma 2 devono essere ricavabili dalla
documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.