Art. 3 
 
                        Requisiti dei veicoli 
 
  1. L'incentivo, sotto forma di credito d'imposta,  e'  riconosciuto
per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita: 
    a) conformi alle  previsioni  di  cui  all'art.  50  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    b) adibite e predisposte dalla fabbrica al trasporto di merci; 
    c) equipaggiate con uno o piu' vani o superfici di  carico  merci
chiaramente identificabili. 
  2. Nelle more dell'entrata in vigore  della  normativa  tecnica  di
settore, oltre ai requisiti di cui al comma 1, le cargo bike e  cargo
bike a pedalata assistita  devono  soddisfare  i  seguenti  ulteriori
requisiti: 
    a) massa complessiva a pieno carico non superiore a: 
      1) 250 kg nel caso di veicolo isolato; 
      2) 300 kg nel caso di veicolo provvisto di rimorchio; 
    b) volume o superficie di carico complessivi uguali o maggiori a: 
      1) 200 dm³, nel caso di uno o piu' vani di carico  chiusi  o  a
cassone; 
      2) 25 dm²,  nel  caso  di  una  o  piu'  superfici  di  carico,
eventualmente delimitate con sponde laterali ribassate. 
  3. I requisiti di cui al comma 2  devono  essere  ricavabili  dalla
documentazione tecnica fornita dal produttore del veicolo.