Art. 4 Incentivo concedibile 1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art. 1 e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2021, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. 2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 4. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento (UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non e' cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.