Art. 4
Incentivo concedibile
1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui all'art.
1 e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di
euro per l'anno 2021, nella misura del 30 per cento delle spese
sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a
pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di 2.000 euro
per ciascuna impresa beneficiaria.
2. Le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto
dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
4. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013, al regolamento
(UE) n. 1408/2013 e al regolamento (UE) n. 717/2014 e non e'
cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre
agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.