Art. 4 
 
                        Incentivo concedibile 
 
  1. L'incentivo, sotto forma di credito di imposta, di cui  all'art.
1 e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2021, nella misura  del  30  per  cento  delle  spese
sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo  bike  a
pedalata assistita, fino a un importo massimo annuale di  2.000  euro
per ciascuna impresa beneficiaria. 
  2. Le  spese  si  considerano  sostenute  secondo  quanto  previsto
dall'art. 109, commi 1 e 2, lettera a), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  3. L'effettivita' del sostenimento delle spese risulta da  apposita
attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero
da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da
un professionista iscritto nell'albo  dei  dottori  commercialisti  e
degli esperti contabili, o nell'albo  dei  periti  commerciali  o  in
quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del  centro
di assistenza fiscale. 
  4. Il credito d'imposta e' concesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni di cui al regolamento (UE) n.  1407/2013,  al  regolamento
(UE) n. 1408/2013  e  al  regolamento  (UE)  n.  717/2014  e  non  e'
cumulabile,  in  relazione  a  medesime  voci  di  spesa,  con  altre
agevolazioni previste dalla normativa nazionale, regionale o europea.