Art. 5
Procedura di riconoscimento del credito d'imposta
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al
presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2021, le
microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno 2022,
presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza
esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa
disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che sara' comunicata
nella sezione news dello stesso sito istituzionale.
2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'impresa, e' specificato:
a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3;
b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto.
3. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di
inammissibilita', da:
a) attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese
rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3;
b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano
anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano di non
usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa ai
sensi dell'art. 4, comma 5;
c) documentazione tecnica dei veicoli attestante la sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2.
4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero della
transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione
delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente
disponibili di cui all'art. 4, comma 1. Il Ministero, ricevuta
l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei
dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le
verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle
dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare
dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per
ciascun beneficiario.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante
il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da
parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal
regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto
individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito
d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso e'
utilizzabile.
6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente
articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una
apposita comunicazione di diniego.