Art. 5 Procedura di riconoscimento del credito d'imposta 1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente decreto in relazione alle spese sostenute nel 2021, le microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno 2022, presentano al Ministero della transizione ecologica apposita istanza esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che sara' comunicata nella sezione news dello stesso sito istituzionale. 2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa, e' specificato: a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3; b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto. 3. L'istanza di cui al comma 1 e' corredata, a pena di inammissibilita', da: a) attestazione dell'effettivo sostenimento delle spese rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3; b) dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attestano anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa ai sensi dell'art. 4, comma 5; c) documentazione tecnica dei veicoli attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2. 4. Il credito d'imposta e' riconosciuto dal Ministero della transizione ecologica secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e fino all'esaurimento delle risorse complessivamente disponibili di cui all'art. 4, comma 1. Il Ministero, ricevuta l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica la correttezza dei dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui le verifiche si concludano positivamente, determina, sulla base delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, l'ammontare dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun beneficiario. 5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, il Ministero della transizione ecologica, previa verifica, mediante il Registro nazionale degli aiuti di Stato, circa il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento «de minimis», procede alla registrazione dell'aiuto individuale e comunica al beneficiario l'ammontare del credito d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale lo stesso e' utilizzabile. 6. Per le istanze per le quali le verifiche di cui al presente articolo si concludono negativamente, il Ministero trasmette una apposita comunicazione di diniego.