Art. 5 
 
          Procedura di riconoscimento del credito d'imposta 
 
  1. Ai fini del riconoscimento  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto in relazione  alle  spese  sostenute  nel  2021,  le
microimprese e piccole imprese interessate, entro il 30 giugno  2022,
presentano al Ministero della transizione ecologica apposita  istanza
esclusivamente   accedendo   alla   piattaforma   informatica    resa
disponibile sul sito www.mite.gov.it alla data che  sara'  comunicata
nella sezione news dello stesso sito istituzionale. 
  2. Nell'istanza di cui al comma 1, firmata digitalmente dal  legale
rappresentante dell'impresa, e' specificato: 
    a) la spesa sostenuta per l'acquisto dei beni di cui all'art. 3; 
    b) l'ammontare del credito d'imposta richiesto. 
  3.  L'istanza  di  cui  al  comma  1  e'  corredata,  a   pena   di
inammissibilita', da: 
    a)   attestazione   dell'effettivo   sostenimento   delle   spese
rilasciata ai sensi dell'art. 4, comma 3; 
    b)   dichiarazioni   sostitutive   di   atto   notorio    e    di
autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  che  attestano
anche i requisiti soggettivi di cui all'art. 2 e specificano  di  non
usufruire di altre agevolazioni per le  medesime  voci  di  spesa  ai
sensi dell'art. 4, comma 5; 
    c) documentazione tecnica dei veicoli attestante  la  sussistenza
dei requisiti di cui all'art. 3, comma 2. 
  4.  Il  credito  d'imposta  e'  riconosciuto  dal  Ministero  della
transizione ecologica secondo l'ordine cronologico  di  presentazione
delle istanze e fino all'esaurimento delle  risorse  complessivamente
disponibili di cui  all'art.  4,  comma  1.  Il  Ministero,  ricevuta
l'istanza di accesso all'agevolazione, verifica  la  correttezza  dei
dati indicati e della documentazione trasmessa e, nel caso in cui  le
verifiche si concludano positivamente, determina,  sulla  base  delle
dichiarazioni   rese   dal    soggetto    richiedente,    l'ammontare
dell'agevolazione concedibile, nel limite massimo di 2.000  euro  per
ciascun beneficiario. 
  5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione  dell'istanza,
il Ministero della transizione ecologica, previa  verifica,  mediante
il Registro nazionale degli aiuti di  Stato,  circa  il  rispetto  da
parte  dell'impresa   beneficiaria   del   massimale   previsto   dal
regolamento  «de  minimis»,  procede  alla  registrazione  dell'aiuto
individuale  e  comunica  al  beneficiario  l'ammontare  del  credito
d'imposta spettante e la data a decorrere dalla quale  lo  stesso  e'
utilizzabile. 
  6. Per le istanze per le quali le  verifiche  di  cui  al  presente
articolo si concludono  negativamente,  il  Ministero  trasmette  una
apposita comunicazione di diniego.