Art. 6
Utilizzazione del credito d'imposta
1. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma 5. A
tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente tramite i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione
non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della
transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle
imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con
modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese
ammesse a fruire dell'incentivo e l'importo del credito concesso,
nonche' le eventuali variazioni e revoche.
3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo
sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di
previsione del Ministero della transizione ecologica per il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio».