Art. 6 
 
                 Utilizzazione del credito d'imposta 
 
  1.  Il  credito  di  imposta  e'  utilizzabile  esclusivamente   in
compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9  luglio
1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5,  comma  5.  A
tal fine, il modello  F24  e'  presentato  esclusivamente  tramite  i
servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia  delle  entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
  2. L'ammontare del credito d'imposta  utilizzato  in  compensazione
non  eccede  l'importo  concesso  dal  Ministero  della   transizione
ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del
controllo  di  cui  al  periodo  precedente,   il   Ministero   della
transizione  ecologica,  preventivamente  alla   comunicazione   alle
imprese  beneficiarie,  trasmette  all'Agenzia  delle  entrate,   con
modalita'  telematiche  definite  d'intesa,  l'elenco  delle  imprese
ammesse a fruire dell'incentivo e  l'importo  del  credito  concesso,
nonche' le eventuali variazioni e revoche. 
  3.  I  fondi  occorrenti  per  la   regolazione   contabile   delle
compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo
sono  stanziati  su  apposito  capitolo  di  spesa  dello  stato   di
previsione  del  Ministero  della  transizione   ecologica   per   il
successivo trasferimento alla contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia
delle entrate - Fondi di bilancio».