Art. 6 Utilizzazione del credito d'imposta 1. Il credito di imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di cui all'art. 5, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non eccede l'importo concesso dal Ministero della transizione ecologica, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero della transizione ecologica, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'incentivo e l'importo del credito concesso, nonche' le eventuali variazioni e revoche. 3. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente articolo sono stanziati su apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica per il successivo trasferimento alla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».