Art. 8 
 
                  Controlli e procedure di recupero 
            del credito d'imposta illegittimamente fruito 
 
  1. Il  Ministero  della  transizione  ecologica  procede  ai  sensi
dell'art. 1, comma  6,  del  decreto-legge  25  marzo  2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,  al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni previste ai sensi dell'art. 13, commi 4 e  5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica, con  modalita'  telematiche  e  secondo  termini  definiti
d'intesa,  l'elenco   delle   imprese   che   hanno   utilizzato   in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi. 
  3.   Qualora   l'Agenzia   delle   entrate   accerti,   nell'ambito
dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,   l'eventuale   indebita
fruizione, totale  o  parziale,  del  credito  d'imposta  di  cui  al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero della  transizione  ecologica  che,  previe  verifiche  per
quanto di competenza, provvede al recupero.