Art. 8
Controlli e procedure di recupero
del credito d'imposta illegittimamente fruito
1. Il Ministero della transizione ecologica procede ai sensi
dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al
recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato
di interessi e sanzioni previste ai sensi dell'art. 13, commi 4 e 5,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero della transizione
ecologica, con modalita' telematiche e secondo termini definiti
d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in
compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.
3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito
dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita
fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui al
presente decreto, la stessa ne da' comunicazione in via telematica al
Ministero della transizione ecologica che, previe verifiche per
quanto di competenza, provvede al recupero.