Art. 2 Ulteriori misure per assicurare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria dei migranti nelle strutture individuate nel territorio nazionale 1. Al fine dell'applicazione della misura della quarantena, disposta con ordinanza del Ministro della salute del 29 marzo 2022, nonche' delle misure ad essa connesse, le prefetture possono provvedere, fino al 30 aprile 2022 e in base ad apposita motivazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 630/2020 richiamata in premessa. 2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate anche in relazione ai contratti e alle convenzioni non prorogati, dalla data del 1° aprile 2022 fino all'entrata in vigore della presente ordinanza. 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti, per il periodo dal 1° aprile al 30 aprile 2022, quantificati in euro 228.000, si provvede, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2022 sul capitolo di bilancio 2351, piano di gestione 2, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 aprile 2022 Il Capo del Dipartimento: Curcio