IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25 e 27; 
  Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato  fino  al  15  ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020,  con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato  ulteriormente  prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei  ministri  del
13 gennaio 2021, che ha previsto la proroga dello stato di  emergenza
fino al 30  aprile  2021,  nonche'  la  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 21 aprile 2021,  che  ha  previsto  l'ulteriore  proroga
dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021; 
  Visto il decreto-legge 23 luglio  2021,  n.  105,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita'  sociali  ed  economiche»,  che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza
fino al 31 dicembre 2021; 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato  di  emergenza  fino  al  31
marzo 2022; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo  2020,  n.  645  e  n.  646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26  marzo  2020,  n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666  e  n.  667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del  12  maggio
2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020,  n.  684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del  31  luglio
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto  2020,  n.  693
del 17 agosto 2020, n.  698  del  18  agosto  2020,  n.  702  del  15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n.  714  del  20  novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26  novembre  2020,  n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719  del  4
dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726  del  17  dicembre
2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31  dicembre  2020,  n.
735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n.  737  del  2
febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n.  739  dell'11  febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16  febbraio  2021,  n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021,  n.  752  del  19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile  2021,  n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio  2021,  n.  776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del  18  maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021,  n.  805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8  novembre  2021,  n.  808  del  12
novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817  del  31  dicembre
2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022,  recanti:
«Ulteriori interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»; 
  Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 747 del 26  febbraio  2021,  recante  «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile  in  relazione  all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo»,  con
cui  e'  stato  autorizzato  il   reperimento   di   professionalita'
specifiche  da  destinare  alle  strutture  sanitarie  della  Regione
Abruzzo; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si  e'  disposta
la proroga al 30 aprile 2021  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 781 del 28 maggio 2021, recante «Ulteriori interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si  e'  disposta
la proroga al 31 luglio 2021  degli  incarichi  di  lavoro  autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 791 del 3 settembre 2021, con cui si e' disposta la proroga al  31
dicembre  2021  degli  incarichi  di  lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione  coordinata  e  continuativa,   conferiti   ai   sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021; 
  Considerato  che,  in  ragione  dell'evolversi   della   criticita'
determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento  alla  diffusione
della pandemia da  COVID-19,  la  Regione  Abruzzo  ha  rappresentato
l'esigenza di prorogare fino al  31  marzo  2022,  gli  incarichi  di
lavoro conferiti ai sensi della citata ordinanza n. 747 del 2021; 
  Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
             Proroga degli incarichi di lavoro autonomo 
 
  1. Al fine di garantire una piu' efficace  gestione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione  Abruzzo,  per  il  supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie  ed  ospedaliere,  anche  nei
reparti COVID, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino  al
31  marzo  2022  gli  incarichi  di   lavoro   autonomo,   anche   di
collaborazione coordinata e continuativa,  gia'  conferiti  ai  sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26  febbraio  2021  e  prorogati,  da  ultimo,  con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.  791
del 3 settembre 2021, come di seguito indicati: 
    a)  tre  medici  di  cui  all'art.  1,  comma   1,   lettera   a)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
73.710,00; 
    b) undici infermieri di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un  onere  quantificato  in  euro
156.156,00; 
    c) quarantanove operatori socio-sanitari di cui all'art. 1, comma
1,  lettera  c)  dell'ordinanza  n.  747  del  2021,  con  un   onere
quantificato in euro 588.588,00. 
  2. Al personale incaricato  di  cui  al  comma  1,  nel  limite  di
ventinove unita' di personale, residente fuori dalla Regione Abruzzo,
e' altresi' riconosciuto  un  rimborso  forfettario  omnicomprensivo,
pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere  quantificato  in
euro 87.000,00 nel limite delle disponibilita'  di  cui  all'art.  2,
comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni  della
Regione Abruzzo.