IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in
particolare gli articoli 25 e 27;
Viste la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili,
la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con cui il
medesimo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 15 ottobre
2020, la delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020, con
cui il medesimo stato di emergenza e' stato ulteriormente prorogato
fino al 31 gennaio 2021, la delibera del Consiglio dei ministri del
13 gennaio 2021, che ha previsto la proroga dello stato di emergenza
fino al 30 aprile 2021, nonche' la delibera del Consiglio dei
ministri del 21 aprile 2021, che ha previsto l'ulteriore proroga
dello stato di emergenza fino al 31 luglio 2021;
Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche», che
all'art. 1 ha previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza
fino al 31 dicembre 2021;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante
«Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», che ha
previsto l'ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31
marzo 2022;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645 e n. 646
dell'8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020,
n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20
marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n.
658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5 aprile
2020, n. 663 e n. 664 del 18 aprile 2020 e n. 665, n. 666 e n. 667
del 22 aprile 2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 672 del 12 maggio
2020, n. 673 del 15 maggio 2020, n. 680 dell'11 giugno 2020, n. 684
del 24 luglio 2020, n. 689 del 30 luglio 2020, n. 690 del 31 luglio
2020, n. 691 del 4 agosto 2020, n. 692 dell'11 agosto 2020, n. 693
del 17 agosto 2020, n. 698 del 18 agosto 2020, n. 702 del 15
settembre 2020, n. 705 del 2 ottobre 2020, n. 706 del 7 ottobre 2020,
n. 707 del 13 ottobre 2020, n. 708 del 22 ottobre 2020, n. 709 del 24
ottobre 2020, n. 712 del 15 novembre 2020, n. 714 del 20 novembre
2020, n. 715 del 25 novembre 2020, n. 716 del 26 novembre 2020, n.
717 del 26 novembre 2020, n. 718 del 2 dicembre 2020 e n. 719 del 4
dicembre 2020, n. 723 del 10 dicembre 2020, n. 726 del 17 dicembre
2020, n. 728 del 29 dicembre 2020, n. 733 del 31 dicembre 2020, n.
735 del 29 gennaio 2021, n. 736 del 30 gennaio 2021 e n. 737 del 2
febbraio 2021, n. 738 del 9 febbraio 2021, n. 739 dell'11 febbraio
2021, n. 740 del 12 febbraio 2021, n. 741 del 16 febbraio 2021, n.
742 del 16 febbraio 2021, n. 751 del 17 marzo 2021, n. 752 del 19
marzo 2021, n. 764 del 2 aprile 2021, n. 768 del 14 aprile 2021, n.
772 del 30 aprile 2021, n. 774 e n. 775 del 13 maggio 2021, n. 776
del 14 maggio 2021, n. 777 del 17 maggio 2021, n. 778 del 18 maggio
2021, n. 784 del 12 luglio 2021 e n. 786 del 31 luglio 2021, n. 805
del 5 novembre 2021, n. 806 dell'8 novembre 2021, n. 808 del 12
novembre 2021, n. 816 del 17 dicembre 2021, n. 817 del 31 dicembre
2021, n. 849 del 21 gennaio 2022, n. 869 del 1° marzo 2022, recanti:
«Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione
all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;
Vista, in particolare, l'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 747 del 26 febbraio 2021, recante «Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con
cui e' stato autorizzato il reperimento di professionalita'
specifiche da destinare alle strutture sanitarie della Regione
Abruzzo;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 763 del 2 aprile 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si e' disposta
la proroga al 30 aprile 2021 degli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 781 del 28 maggio 2021, recante «Ulteriori interventi urgenti di
protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili nella Regione Abruzzo», con cui si e' disposta
la proroga al 31 luglio 2021 degli incarichi di lavoro autonomo,
anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 791 del 3 settembre 2021, con cui si e' disposta la proroga al 31
dicembre 2021 degli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021;
Considerato che, in ragione dell'evolversi della criticita'
determinatasi nella Regione Abruzzo con riferimento alla diffusione
della pandemia da COVID-19, la Regione Abruzzo ha rappresentato
l'esigenza di prorogare fino al 31 marzo 2022, gli incarichi di
lavoro conferiti ai sensi della citata ordinanza n. 747 del 2021;
Acquisita l'intesa della Regione Abruzzo;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
Proroga degli incarichi di lavoro autonomo
1. Al fine di garantire una piu' efficace gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 nella Regione Abruzzo, per il supporto
delle attivita' delle Aziende sanitarie ed ospedaliere, anche nei
reparti COVID, la Regione Abruzzo e' autorizzata a prorogare fino al
31 marzo 2022 gli incarichi di lavoro autonomo, anche di
collaborazione coordinata e continuativa, gia' conferiti ai sensi
dell'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 747 del 26 febbraio 2021 e prorogati, da ultimo, con
ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 791
del 3 settembre 2021, come di seguito indicati:
a) tre medici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro
73.710,00;
b) undici infermieri di cui all'art. 1, comma 1, lettera b)
dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere quantificato in euro
156.156,00;
c) quarantanove operatori socio-sanitari di cui all'art. 1, comma
1, lettera c) dell'ordinanza n. 747 del 2021, con un onere
quantificato in euro 588.588,00.
2. Al personale incaricato di cui al comma 1, nel limite di
ventinove unita' di personale, residente fuori dalla Regione Abruzzo,
e' altresi' riconosciuto un rimborso forfettario omnicomprensivo,
pari ad euro 1.000,00 su base mensile, con un onere quantificato in
euro 87.000,00 nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 2,
comma 1, per il vitto, l'alloggio e il viaggio presso i comuni della
Regione Abruzzo.