(Testo approvato dalla Commissione nella seduta del 26 aprile 2022) LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione del 29 novembre 2021, depositate il 30 novembre seguente, con le quali sono state dichiarate conformi alle norme degli articoli 75 e 87 della Costituzione e della legge n. 352 del 1970 le richieste di cinque referendum per l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con la seguente denominazione «Abrogazione del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi»; di una parte dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, con la seguente denominazione «Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale», dell'art. 192, comma 6 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 con la seguente denominazione «Separazioni delle funzioni dei magistrati»; dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 con la seguente denominazione «Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari e competenze dei membri laici che ne fanno parte»; dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 con la seguente denominazione «Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura»; Viste le sentenze della Corte costituzionale nn. 56, 57, 58, 59 e 60 del 16 febbraio - 8 marzo 2022, con le quali sono state dichiarate ammissibili le richieste di referendum popolare secondo i quesiti di cui alle ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 marzo 2022, assunta ai sensi dell'art. 34 della legge n. 352 del 1970; Visti i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti i cinque referendum popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022; Visti, quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni e integrazioni; Vista, quanto alla potesta' di dettare prescrizioni atte a garantire l'accesso alla programmazione radiotelevisiva, in condizioni di parita', la legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne, l'art. 4 del testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, nonche' gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione, in particolare, il 13 febbraio e il 30 luglio 1997, nonche' l'11 marzo 2003; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo; Considerata l'opportunita' che la concessionaria pubblica garantisca la piu' ampia informazione e conoscenza sui quesiti referendari, anche nelle trasmissioni che non rientrano nei generi della comunicazione e dei messaggi politici; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni; Considerata la prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono alle consultazioni referendarie del 12 giugno 2022 in premessa e si applicano su tutto il territorio nazionale. Ove non diversamente previsto, esse hanno effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e cessano di avere efficacia il giorno successivo alla consultazione. 2. Il servizio pubblico radiotelevisivo fornisce la massima informazione possibile, conformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, completezza, imparzialita', indipendenza, parita' di trattamento tra diversi soggetti politici e opposte indicazioni di voto, sulle materie oggetto di ogni referendum, al fine di consentire al maggior numero di ascoltatori di averne una adeguata conoscenza. 3. In tutte le trasmissioni che, ai sensi e con i limiti del presente provvedimento, operano riferimenti alle materie proprie del referendum, gli spazi sono ripartiti in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto, ovvero fra i favorevoli e i contrari ai quesiti.