Art. 10 
 
           Comunicazioni e consultazione della commissione 
 
  1. Il calendario dei confronti e le loro modalita' di  svolgimento,
l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora
non  sia  diversamente  previsto  nel  presente  provvedimento,  sono
preventivamente trasmessi alla Commissione. 
  2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito  l'Ufficio
di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene  con  la
RAI i contatti che  si  rendono  necessari  per  l'interpretazione  e
l'attuazione del presente provvedimento. 
  3.  Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il  calendario
di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere  a)
e b), pianificate fino alla data del  voto  oltre  che,  il  venerdi'
precedente  la  messa  in  onda,  il  calendario  settimanale   delle
trasmissioni programmate. Nella definizione dei  calendari  operativi
delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della  necessita'
di favorire la  piu'  agevole  comprensione  da  parte  del  pubblico
dell'ambito  elettorale  di  riferimento,  anche  alla   luce   della
coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai  cinque
referendum sulla giustizia. 
  4. Nel periodo disciplinato  dal  presente  provvedimento,  la  RAI
pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da
renderli scaricabili -  i  dati  quantitativi  del  monitoraggio  dei
programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b),  c)  e  d)  con
particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e  di
antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai  soggetti  contrari  ai
quesiti referendari. Con le stesse  modalita'  la  RAI  pubblica  con
cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.