Art. 10 Comunicazioni e consultazione della commissione 1. Il calendario dei confronti e le loro modalita' di svolgimento, l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, qualora non sia diversamente previsto nel presente provvedimento, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, tiene con la RAI i contatti che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento. 3. Entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente la messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale dell'elezioni amministrative assieme ai cinque referendum sulla giustizia. 4. Nel periodo disciplinato dal presente provvedimento, la RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati quantitativi del monitoraggio dei programmi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) con particolare riferimento ai dati dei tempi di parola, di notizia e di antenna, fruiti dai soggetti favorevoli e dai soggetti contrari ai quesiti referendari. Con le stesse modalita' la RAI pubblica con cadenza settimanale i medesimi dati in forma aggregata.