Art. 3 
 
               Soggetti legittimati alle trasmissioni 
 
  1. Alle trasmissioni che trattano materie  proprie  del  referendum
possono prendere parte: 
    a) i delegati dei Consigli  regionali  presentatori  dei  quesiti
referendari,  che  devono  essere  rappresentati  in  ciascuna  delle
trasmissioni, alternandosi negli spazi relativi ai quesiti; 
    b) le forze politiche che costituiscano gruppo in almeno un  ramo
del Parlamento  nazionale  ovvero  che  abbiano  eletto  con  proprio
simbolo un deputato al Parlamento  europeo.  La  loro  partecipazione
alle trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui
al presente provvedimento; 
    c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera  b),
oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate
dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto,
con un proprio  simbolo,  almeno  un  rappresentante  nel  Parlamento
nazionale. La loro partecipazione alle trasmissioni e' soggetta  alle
modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento; 
    d) il gruppo misto della Camera dei deputati e  il  gruppo  misto
del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano,
d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino  le  esigenze  di
rappresentativita' con quelle di pariteticita',  le  forze  politiche
diverse da quelle di cui alle lettere b) e c), che di volta in  volta
rappresenteranno  i  due  gruppi.   La   loro   partecipazione   alle
trasmissioni e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di  cui  al
presente provvedimento; 
    e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi  collettivi,
comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche  di
rilevanza nazionale, diverse da quelle riferibili ai soggetti di  cui
alle lettere precedenti. Tali organismi  devono  avere  un  interesse
obiettivo e specifico sui  temi  propri  del  referendum,  rilevabile
anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni  allegate
alla richiesta di partecipazione, che  deve  altresi'  contenere  una
esplicita  indicazione  di  voto.   La   loro   partecipazione   alle
trasmissioni e' soggetta alle  condizioni  e  ai  limiti  di  cui  al
presente provvedimento. 
  2. I soggetti di cui al comma 1, lettere b), c), d) ed e)  chiedono
alla Commissione, entro i cinque giorni non festivi  successivi  alla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente provvedimento, di
partecipare alle trasmissioni, indicando se  il  loro  rappresentante
sosterra' la posizione favorevole  o  quella  contraria  sui  quesiti
referendari, ovvero se sono  disponibili  a  farsi  rappresentare  di
volta in volta da sostenitori di entrambe le opzioni di voto. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1,  lettera  e),  devono  essersi
costituiti come organismi collettivi entro cinque giorni non  festivi
successivi alla data di pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del
presente provvedimento. Entro i medesimi cinque giorni essi  chiedono
alla Commissione di partecipare alle trasmissioni,  indicando  se  si
dichiareranno favorevoli o contrari a ciascun quesito referendario. 
  4. La rilevanza nazionale dei soggetti di cui al comma  1,  lettera
e), il loro interesse obiettivo e specifico  ai  temi  oggetto  della
richiesta referendaria, nonche' la sussistenza delle altre condizioni
indicate  dal  presente  articolo  sono  valutati  dalla  Commissione
secondo la procedura di cui all'art.  10,  comma  2,  della  presente
delibera. La comunicazione degli esiti delle valutazioni avviene  per
posta elettronica certificata.