Art. 4 Illustrazione dei quesiti referendari e delle modalita' di votazione 1. La RAI cura dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni l'illustrazione delle materie proprie dei quesiti referendari attraverso programmi radiofonici, televisivi e multimediali in modo esaustivo, plurale, imparziale e con linguaggio accessibile a tutti. Informa altresi' sulla data e sugli orari della consultazione nonche' sulle modalita' di votazione, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori che non hanno accesso ai seggi elettorali; i programmi sono trasmessi sottotitolati e nella lingua dei segni, fruibile alle persone non udenti, e sono organizzati in modo da evitare confusione con quelli riferiti ad altre elezioni. 2. I programmi di cui al presente articolo, realizzati con caratteristiche di spot autonomo, sono trasmessi entro sette giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni, alla Commissione, che li valuta con le modalita' di cui al successivo art. 10, comma 2, entro i successivi sette giorni.