Art. 5 Confronti referendari 1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale uno o piu' cicli di confronti televisivi e radiofonici riservati ai temi propri dei quesiti referendari, privilegiando il contraddittorio tra le diverse intenzioni di voto. Ai predetti cicli di confronto prendono parte: a) i delegati dei Consigli regionali presentatori di ciascun quesito referendario di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), al fine di illustrare le motivazioni dei relativi quesiti referendari e sostenere per essi l'indicazione di voto favorevole; b) le forze politiche referendarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), c) e d) in modo da garantire la parita' di condizioni e in rapporto all'esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto; la loro partecipazione non puo' aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario; c) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto, anche in relazione all'esigenza di ripartire tali spazi in due parti uguali tra i favorevoli e i contrari a ciascun quesito. 2. I confronti di cui al presente articolo non possono essere trasmessi nel giorno precedente il voto e fino a chiusura dei seggi. 3. Ai confronti di cui al presente articolo non possono prendere parte persone che risultino candidate in concomitanti competizioni elettorali. Nei medesimi programmi non puo' farsi alcun riferimento a competizioni elettorali in corso. 4. Nei confronti di cui al presente articolo, prendono parte per ciascuna delle indicazioni di voto fino ad un massimo di quattro persone. 5. I confronti di cui al presente articolo sono trasmessi su tutte le reti generaliste diffuse in ambito nazionale, televisive e radiofoniche, preferibilmente nelle fasce orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i principali notiziari. I predetti confronti sono anche disponibili sulle piattaforme multimediali. Quelli trasmessi per radio possono avere le particolarita' che la specificita' del mezzo rende necessarie o opportune, ma devono comunque conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive. L'eventuale rinuncia o assenza di un avente diritto non pregiudica la facolta' degli altri soggetti a intervenire, anche nella medesima trasmissione o confronto, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle relative trasmissioni e' fatta menzione di tali rinunce o assenze. In ogni caso, il tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che hanno preventivamente espresso una indicazione di voto uguale a quella del soggetto eventualmente assente deve corrispondere al tempo complessivamente a disposizione dei soggetti che esprimono opposta indicazione di voto. I confronti sono trasmessi dalle sedi RAI di norma in diretta; l'eventuale registrazione, purche' effettuata nelle ventiquattro ore precedenti l'inizio della messa in onda contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte ai confronti, deve essere concordata con i soggetti che prendono parte alle trasmissioni. Qualora i confronti non siano ripresi in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione. 6. La RAI trasmette confronti sui temi referendari in numero uguale per ciascuna indicazione di voto, in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento. Il confronto e' moderato da un giornalista della RAI. La durata di ciascun confronto e' di 30 minuti. Le ulteriori modalita' di svolgimento dei confronti sono delegate alla direzione di Rai Parlamento, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui al successivo art. 10. 7. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di uguaglianza, equita' e di parita' di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione. Nell'ultima settimana precedente la consultazione la RAI e' invitata ad intensificare la verifica del rispetto dei criteri di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a), garantendo un piu' efficace e tempestivo riequilibrio di eventuali situazioni di disparita' in relazione all'imminenza della consultazione. Ove cio' non sia possibile, l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni valuta la possibilita' di una tempestiva applicazione, nei confronti della rete su cui e' avvenuta la violazione, delle sanzioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 8. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la RAI puo' proporre criteri di ponderazione.