Art. 6 
 
                        Messaggi autogestiti 
 
  1.  La  programmazione  dei  messaggi  politici  autogestiti  viene
trasmessa, negli appositi contenitori sulle reti nazionali. 
  2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i  soggetti  di  cui
all'art. 3 del presente provvedimento. 
  3.  Entro   dieci   giorni   dalla   pubblicazione   del   presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni  e  alla  Commissione  il  numero
giornaliero  dei  contenitori  destinati  ai  messaggi   autogestiti,
nonche' la loro collocazione nel palinsesto televisivo e  radiofonico
nelle fasce orarie di maggiore ascolto. La comunicazione della RAI e'
valutata dalla Commissione con le modalita' di cui al successivo art.
10. 
  4. I soggetti politici di cui all'art. 3 beneficiano degli spazi  a
seguito di loro specifica  richiesta  alla  concessionaria.  In  tale
richiesta essi: 
    a) dichiarano quale indicazione di voto intendono  sostenere,  in
rapporto ai quesiti referendari; 
    b) indicano la durata di ciascuno dei messaggi richiesti; 
    c) specificano se e in quale  misura  intendono  avvalersi  delle
strutture tecniche  della  RAI,  ovvero  fare  ricorso  a  filmati  e
registrazioni realizzati in proprio, purche' con tecniche e  standard
equivalenti a quelli comunicati  dalla  RAI  alla  Commissione  e  in
questo caso dovranno produrre le liberatorie relativamente ai diritti
musicali e di immagine; 
    d) se rientranti tra i soggetti  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera e), dichiarano che la Commissione ha  valutato  positivamente
la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico
a ciascun quesito  referendario  e  indicano  una  casella  di  posta
elettronica  certificata   per   ogni   comunicazione   si   rendesse
necessaria. 
  5. Gli spazi  disponibili  in  ciascun  contenitore  sono  comunque
ripartiti in parti uguali tra i soggetti favorevoli e quelli contrari
ai quesiti referendari. L'individuazione  dei  relativi  messaggi  e'
effettuata, ove necessario, con criteri che  assicurino  l'alternanza
tra i  soggetti  che  li  hanno  richiesti.  L'eventuale  assenza  di
richieste in relazione ai quesiti referendari, o la rinuncia da parte
di chi ne ha diritto, non pregiudicano la  facolta'  dei  sostenitori
dell'altra indicazione  di  voto  di  ottenere  la  trasmissione  dei
messaggi da loro richiesti, anche nel medesimo  contenitore,  ma  non
determinano  un  accrescimento  dei  tempi  o  degli  spazi  ad  essi
spettanti. 
  6. Ai  messaggi  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 5, commi 3, 4 e 8.  Per  quanto  non  e'
espressamente disciplinato nel presente  provvedimento  si  applicano
altresi' le disposizioni di cui all'art. 4 della  legge  22  febbraio
2000, n. 28.