Art. 9 
 
              Trasmissioni per persone con disabilita' 
 
  1. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al
presente provvedimento, e in particolare nei trenta giorni precedenti
la consultazione referendaria, la RAI, in aggiunta alle modalita'  di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione  di  pagine
di Televideo, redatte dai soggetti legittimati di cui  al  precedente
art. 3, recanti l'illustrazione  delle  argomentazioni  favorevoli  o
contrarie a ciascun quesito referendario e le  principali  iniziative
assunte nel corso della campagna referendaria. 
  2. I messaggi autogestiti di  cui  al  precedente  art.  6  possono
essere  organizzati,  su  richiesta  del  soggetto  interessato,  con
modalita' che ne consentano la comprensione anche da  parte  dei  non
udenti.