IL DIRETTORE GENERALE 
            degli ordinamenti della formazione superiore 
                      e del diritto allo studio 
 
  Vista la legge 11 ottobre 1986, n. 697, recante la  disciplina  del
riconoscimento delle scuole superiori per interpreti e traduttori; 
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 17,
comma 96, lettera a); 
  Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale  3  novembre
1999, n. 509, recante norme sull'autonomia didattica degli Atenei; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  concernente  la
determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie   e,   in
particolare, l'allegato 3 al predetto  provvedimento,  relativo  alla
classe delle lauree in Scienze della mediazione linguistica; 
  Visto il regolamento adottato ai sensi della predetta legge n.  127
del 1997, con decreto ministeriale 10 gennaio 2002, n. 38, recante il
riordino della disciplina delle scuole  superiori  per  interpreti  e
traduttori; 
  Visto il decreto ministeriale 22  ottobre  2004,  n.  270,  che  ha
sostituito il predetto decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  16  marzo  2007,  concernente  la
determinazione delle classi di  laurea  adottato  in  esecuzione  del
decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; 
  Visto il decreto ministeriale 26  luglio  2007,  con  il  quale  la
classe di laurea in «Scienze della  mediazione  linguistica»  di  cui
all'allegato 3 al  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,  e'  stata
dichiarata corrispondente alla classe L12 e le classi  di  laurea  in
«Interpretariato di conferenza» e «Traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica» sono state dichiarate corrispondenti alla classe
LM94; 
  Visto il  decreto  ministeriale  3  maggio  2018,  n.  59,  recante
modifiche al decreto 10 gennaio 2002, n. 38, per  il  riordino  della
disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre  1986,  n.  697,
adottato in attuazione dell'art. 17,  comma  96,  lettera  a),  della
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2019, n.  10  e  successive
modificazioni ed integrazioni, con il quale e'  stata  costituita  la
Commissione consultiva e di valutazione con il compito  di  esprimere
parere obbligatorio in ordine alle istanze  di  riconoscimento  delle
scuole superiori per mediatori  linguistici  ai  sensi  dell'art.  6,
comma 3, del decreto ministeriale 3 maggio 2018, n. 59; 
  Tenuto conto delle disposizioni ministeriali n. 21241 del 21 giugno
2019, volte a regolare la  presentazione  delle  istanze  di  cui  ai
citati regolamenti decreti ministeriali n. 38 del 10 gennaio  2002  e
n. 59 del 3 maggio 2018; 
  Vista l'istanza volta a  richiedere  l'autorizzazione  ad  attivare
corsi di studi superiori di  primo  ciclo  di  durata  triennale  per
mediatori linguistici, ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  7  del
regolamento adottato  con  il  sopracitato  decreto  ministeriale  n.
59/2018, presentata  in  data  11  dicembre  2020  dall'ente  gestore
Uniarco S.r.l. ai fini dell'istituzione della  Scuola  superiore  per
mediatori linguistici di Lamezia Terme (CZ),  nonche'  le  successive
interlocuzioni ed integrazioni; 
  Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consultiva  e
di valutazione di cui al verbale della  riunione  telematica  del  14
luglio 2021; 
  Tenuto conto del nulla osta ministeriale per l'avvio dei  corsi  di
primo ciclo di durata triennale, espresso con nota n.  23127  del  30
luglio 2021; 
  Preso atto del contenzioso  amministrativo  attualmente  esistente,
incardinato e pendente innanzi al Tribunale amministrativo  regionale
per il  Lazio  -  Roma,  in  merito  alla  legittimita'  del  decreto
ministeriale n. 59 del 3 maggio 2018, e ai relativi atti  conseguenti
e collegati; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La Scuola superiore per mediatori linguistici di  Lamezia  Terme
(CZ), e' autorizzata ad  istituire  e  ad  attivare  corsi  di  studi
superiori  per  mediatori  linguistici  di  primo  ciclo  di   durata
triennale e a rilasciare i relativi titoli. 
  2. I titoli di cui al  comma  1,  sono  equipollenti  a  tutti  gli
effetti ai diplomi di laurea di  primo  ciclo  di  durata  triennale,
conseguiti nelle universita' al  termine  dei  corsi  afferenti  alle
lauree della classe L-12  mediazione  linguistica  e  consentono,  al
termine dei corsi di studio, l'accesso ai corsi di laurea  magistrale
appartenenti  alla  classe  delle  lauree  magistrali  in  traduzione
specialistica e interpretariato (LM-94).