Art. 2 
 
  1. I corsi autorizzati ai sensi del precedente art. 1, si  dovranno
tenere presso la sede approvata a tal fine, in Lamezia Terme  (CZ)  -
via Po n. 58, e il numero massimo degli allievi autorizzati per  tale
corso di primo ciclo e' di cinquanta studenti per anno, per un numero
complessivo di centocinquanta studenti per l'intera coorte  triennale
di primo ciclo. 
  2.  Al  fine  di  garantire  l'allineamento  allo  Spazio   europeo
dell'istruzione superiore la Scuola garantira'  quanto  espressamente
previsto dagli articoli 5, 13 e 14 del decreto ministeriale n. 59 del
3 maggio 2018. 
  3. L'autorizzazione di cui all'art. 1  del  presente  decreto,  non
potra' non tenere conto degli esiti  del  contenzioso  amministrativo
richiamati in premessa, e dei conseguenti effetti conformativi che le
eventuali statuizioni giudiziali potrebbero  determinare,  se  ed  in
quanto assumano rilevanza nei confronti del presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 12 aprile 2022 
 
                                    Il direttore generale: Cerracchio