Art. 10 Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 1. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto gestore, che procede nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 9, comma 3, all'istruttoria delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione: a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale; b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti; c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; d) attendibilita' dell'analisi competitiva e delle strategie di penetrazione del mercato di riferimento; e) fattibilita' e sostenibilita' economica e finanziaria del progetto imprenditoriale. 2. Per ciascuno dei criteri di cui al comma 1, alla domanda e' attribuito uno specifico punteggio, secondo le istruzioni impartite con la circolare di cui all'art. 5, comma 14, con la quale il Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in ordine ai punteggi minimi necessari ai fini dell'accesso alle agevolazioni, anche prevedendo procedure semplificate per l'accesso alle agevolazioni delle piccole imprese per programmi di investimento non superiori ad euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila). 3. A favore delle imprese in possesso del rating di legalita' di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e' stabilita, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014, n. 57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2, nella misura massima del 3 per cento del punteggio ottenuto. 4. Il soggetto gestore, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza e fatti salvi i maggiori termini previsti dai commi 5 e 6, esegue l'istruttoria di cui al comma 1 e procede, in caso di esito positivo delle verifiche effettuate, all'approvazione dell'istanza con propria deliberazione. Ai fini della valutazione dei progetti di innovazione di processo, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il soggetto gestore si avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo all'albo di cui al decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle attivita' produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e' pubblicata sul sito internet www.invitalia.it In alternativa, il soggetto gestore si avvale di enti di ricerca, con i quali la Direzione generale per gli incentivi alle imprese e il soggetto gestore stipulano apposite convenzioni. Gli oneri connessi all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di ricerca di cui al presente comma e' posta a carico delle risorse della convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto. 5. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria di cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dalle imprese ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione gia' prodotta, il soggetto gestore puo', una sola volta durante lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione non superiore a trenta giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata entro il predetto termine la domanda di agevolazione decade. 6. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno o piu' dei criteri di valutazione di cui al comma 1, il soggetto gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione contenente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere inviate al soggetto gestore entro il termine di dieci giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni. Il soggetto gestore comunica l'esito finale della istruttoria entro il termine indicato al precedente comma 4. 7. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.