Art. 10 
 
         Istruttoria delle domande e criteri di valutazione 
 
  1. Le domande di agevolazioni sono presentate al soggetto  gestore,
che procede nel rispetto dell'ordine  cronologico  di  presentazione,
fatto salvo quanto indicato  all'art.  9,  comma  3,  all'istruttoria
delle domande sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
    a) credibilita' del soggetto proponente in termini di adeguatezza
e coerenza del profilo dei soci con personalita' giuridica e dei soci
persona fisica  e/o  del  management  aziendale,  in  relazione  alla
pregressa  esperienza  lavorativa  e/o  professionale,  rispetto   al
progetto imprenditoriale; 
    b) fattibilita' tecnica del programma degli investimenti; 
    c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale; 
    d) attendibilita' dell'analisi competitiva e delle  strategie  di
penetrazione del mercato di riferimento; 
    e) fattibilita' e  sostenibilita'  economica  e  finanziaria  del
progetto imprenditoriale. 
  2. Per ciascuno dei criteri di cui al  comma  1,  alla  domanda  e'
attribuito uno specifico punteggio, secondo le  istruzioni  impartite
con la circolare di cui  all'art.  5,  comma  14,  con  la  quale  il
Ministero fornisce, altresi', le indicazioni in  ordine  ai  punteggi
minimi  necessari  ai  fini  dell'accesso  alle  agevolazioni,  anche
prevedendo procedure semplificate  per  l'accesso  alle  agevolazioni
delle piccole imprese per programmi di investimento non superiori  ad
euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila). 
  3. A favore delle imprese in possesso del rating  di  legalita'  di
cui  all'art.  5-ter  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  e'
stabilita, ai sensi del decreto del Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e del Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014,  n.
57, una maggiorazione del punteggio di cui al comma 2,  nella  misura
massima del 3 per cento del punteggio ottenuto. 
  4. Il soggetto gestore, entro il termine massimo  di  90  (novanta)
giorni dalla data di  presentazione  dell'istanza  e  fatti  salvi  i
maggiori termini previsti dai commi 5 e 6,  esegue  l'istruttoria  di
cui al comma 1 e procede, in caso di esito positivo  delle  verifiche
effettuate, all'approvazione dell'istanza con propria  deliberazione.
Ai fini della valutazione dei progetti di  innovazione  di  processo,
ricerca industriale e sviluppo sperimentale, il soggetto  gestore  si
avvale di esperti esterni, selezionati e nominati accedendo  all'albo
di cui al  decreto  7  aprile  2006  del  Ministero  delle  attivita'
produttive, sulla base delle procedure di selezione concordate con la
Commissione europea secondo principi di trasparenza e rotazione degli
incarichi. La procedura per la selezione e la nomina degli esperti e'
pubblicata sul sito  internet  www.invitalia.it  In  alternativa,  il
soggetto gestore si avvale  di  enti  di  ricerca,  con  i  quali  la
Direzione generale per gli  incentivi  alle  imprese  e  il  soggetto
gestore  stipulano   apposite   convenzioni.   Gli   oneri   connessi
all'attivita' prestata dagli esperti esterni o dagli enti di  ricerca
di cui al presente comma  e'  posta  a  carico  delle  risorse  della
convenzione di cui all'art. 2 del presente decreto. 
  5. Qualora, nel corso di svolgimento dell'attivita' istruttoria  di
cui al comma 1, risulti necessario acquisire ulteriori  informazioni,
dati o documenti rispetto a quelli presentati  dalle  imprese  ovvero
precisazioni  e  chiarimenti  in  merito  alla  documentazione   gia'
prodotta, il  soggetto  gestore  puo',  una  sola  volta  durante  lo
svolgimento  dell'attivita'  istruttoria,  richiederli  alle  imprese
mediante  una  comunicazione  scritta,  assegnando  un  termine   non
prorogabile per la loro presentazione non superiore a trenta  giorni.
Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata  entro
il predetto termine la domanda di agevolazione decade. 
  6. Nel caso in cui il programma di investimento non soddisfi uno  o
piu' dei criteri di valutazione  di  cui  al  comma  1,  il  soggetto
gestore invia al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 10-bis della
legge 7 agosto 1990, n. 241, una comunicazione  contenente  i  motivi
ostativi all'accoglimento della domanda di agevolazioni. Le eventuali
controdeduzioni    alle    comunicazioni    dei    motivi    ostativi
all'accoglimento della domanda di agevolazioni devono essere  inviate
al soggetto gestore entro il termine di dieci giorni dal  ricevimento
delle suddette comunicazioni. Il soggetto  gestore  comunica  l'esito
finale della istruttoria entro  il  termine  indicato  al  precedente
comma 4. 
  7. Gli accordi  di  programma  possono  aggiungere  ai  criteri  di
valutazione di cui al comma 1 ulteriori criteri, definendo i relativi
punteggi.